Ci sono novità importanti sull’argomento Isee 2019 Inps: l’Istituto previdenziale ha infatti diramato un messaggio lo scorso 23 ottobre 2019, il n. 3835, avente come oggetto la modifica del periodo di validità dell’Isee corrente e l’ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto, con riferimento all’articolo 28-bis del DL n.34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), convertito in Legge n. 58/2019. Queste modifiche partono dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modello finalizzato alla richiesta dell’Isee corrente, pertanto a partire da ieri, mercoledì 23 ottobre 2019.
Isee 2019 Inps: modifiche e novità, il messaggio dell’Istituto
Nel nuovo messaggio Inps s’informa che le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’Isee corrente sono state ampliate, a partire dal 23 ottobre 2019. Le modifiche più importanti hanno riguardato la variazione della situazione lavorativa e la variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente, il cui cumulo scompare: le due variazioni indicate nei commi 1 e 2 dell’art. 9 del Dpcm n. 159/2013 diventano infatti alternative. Questo significa che risulta sufficiente anche solo una delle due condizioni riportate per richiedere l’Isee.
Inoltre l’Isee corrente può essere presentato anche nell’eventualità in cui per almeno un componente del nucleo familiare si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, se non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef. In tal caso l’Isee corrente è calcolato sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi o degli ultimi 2 mesi (moltiplicati per sei), come ugualmente avviene nell’ipotesi in cui lavoratore dipendente a tempo indeterminato abbia perso il lavoro, o quest’ultimo sia stato sospeso o ridotto.
Proseguendo, “viene indicata la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa, ovvero la perdita del trattamento, chiarendo che tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’Isee ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’Isee corrente”. A titolo di esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa dovrà essersi verificata dopo il 1° gennaio 2017.
L’altro aspetto riguarda la modifica del periodo di validità dell’Isee corrente presentato dal 23 ottobre 2019, che viene esteso da 2 a 6 mesi. La norma “prevede che è necessario aggiornare l’Isee corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’Isee corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (un componente del nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario” non rientrante nel reddito totale ai fini Irpef). In questo caso l’aggiornamento dell’Isee corrente in corso dovrà essere effettuato entro 2 mesi dalla variazione.
Nuovi Isee e istruzioni di compilazione
Nel mese di ottobre sono stati approvati i nuovi modelli Isee e dunque le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce la precedente a partire dal 23 ottobre 2019. Ecco le principali novità e modifiche comunicate dall’Inps:
- Integrazione della legenda del Quadro FC! Della DSU e del Quadro A “Nucleo familiare ristretto”, ai fini di adeguamento al nuovo requisito anagrafico (under 26) richiesto affinché il figlio maggiorenne non convivente con i genitori ma a loro fiscalmente a carico, faccia parte del loro stesso nucleo;
- Aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali (con riferimento al Regolamento Ue n. 679/2016);
- Nuovo periodo di validità della DSU nella ricevuta che attesta la presentazione della stessa;
- Modifica del modello sostitutivo e della parte 5 delle Istruzioni al fine di recepire l’estensione del periodo di validità dell’Isee corrente e le nuove fattispecie per cui è possibile richiedere l’Isee corrente;
- Aggiornamento delle indicazioni alle varie annualità e inserimento dei riferimenti alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2017;
- Inserimento nelle istruzioni della nuova previsione normativa che eleva il limite Irpef per essere considerati fiscalmente a carico per i giovani under 24 (da 2.840,51 euro a 4.000,00 euro);
- Inserimento nelle Istruzioni di 3 nuovi
paragrafi aventi come oggetto:
- Coniugi separati legalmente o divorziati, che risiedono nella stessa abitazione;
- Componenti, già facenti parte di un nucleo ai fini Isee, che continuano a risedere nella medesima abitazione;
- Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo.
- Inserimento nuovo requisito anagrafico per figli maggiorenni non conviventi;
- Integrazione per rendere conto che per l’anno 2019 non rilevano nel calcolo dell’Isee gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali;
- Inserimento nel Quadro FC3 della DSU e nelle Istruzioni di compilazione di un’integrazione in ordine alla possibilità di contrassegnare un immobile come “casa di abitazione” anche se non corrisponde più alla casa di residenza all’acquisto di un nuovo immobile adibito ad abitazione di residenza;
- Correzione nelle Istruzioni sul punto della CU nella quale si indica la quota esente relativa ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.
La nuova modulistica e le relative istruzioni si trovano sul portale Inps “Isee post-riforma 2015”.
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