Secondo la legge, tra “diritti umani” e “diritti degli uomini” c’è distinzione, ovvero non sono la stessa cosa. Vediamo di seguito di fare chiarezza e di capire cosa indicano, rispettivamente, queste due espressioni. Cerchiamo inoltre di capire se ha davvero senso parlare di soli diritti degli uomini.
Diritti degli uomini e diritti umani: che cosa sono e come non sbagliarsi
Se pensiamo alla categoria dei diritti umani, facciamo riferimento a tutti i diritti propri degli esseri umani in quanto esseri viventi, comprendendo quindi sia maschi che femmine. Essi sono i diritti rivendicati ed affermati in documenti giuridici di rilevanza nazionale, come le Costituzione italiana, ed internazionale, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o la Dichiarazione universale ONU dei diritti umani.
Tali diritti sono valevoli indipendentemente da elementi esterni alla persona umana, come ad esempio politica, religione, cittadinanza ecc. Sono anche denominati “diritti dell’uomo”, e non vanno assolutamente confusi con i “diritti degli uomini”, che vedremo tra poco. Per loro natura, i diritti umani o dell’uomo sono insopprimibili, irrinunciabili, indisponibili (e non possono quindi essere ceduti ad altra persona), proprio perché intrinsecamente collegati alla persona stessa.
Inoltre i diritti umani sono naturali, ovvero sorgono al momento della nascita e permangono fino alla morte; non sono quindi assegnati dallo Stato, come invece ad esempio il diritto di cittadinanza. A titolo esemplificativo, ne richiamiamo alcuni: il diritto alla salute, ad un processo equo, alla vita, alla dignità ed alla libertà.
A questo punto, occorre chiarire che con l’espressione “diritti degli uomini” intendiamo qualcosa di diverso da “diritti umani” o “diritti dell’uomo”. Infatti, in questo caso è fatto riferimento ai soli diritti da attribuirsi al genere maschile, in quanto tale e differente da quello femminile. Potrebbe lasciare perplessi un’espressione come quella appena richiamata, tuttavia esistono sostenitori dei cosiddetti “diritti degli uomini”, mirati a tutelare gli uomini in quanto soggetti, in talune situazioni giuridicamente rilevanti, svantaggiati rispetto alle donne. Vediamo allora, più da vicino, quali sono e che tratti caratteristici hanno.
Diritti soltanto per i maschi: quali sono? È giusto parlarne?
In base a quanto detto finora, i diritti degli uomini possono considerarsi come tipici dell’essere maschile in quanto tale; facciamo riferimento, ad esempio, alla questione dell’affido della prole, a seguito della separazione della coppia dei coniugi (il quale spessissimo è assegnato all’ex-moglie e madre). Altro esempio di diritto degli uomini è quello al permesso sul lavoro, per poter assistere il figlio neonato.
O ancora, nel caso di violenza da parte della donna verso l’uomo (anch’essa in verità non infrequente), il diritto a ricevere maggiore tutela ad assistenza. Insomma si tratta di diritti la cui rivendicazione serve – secondo i fautori del rispetto di essi – a tutelare gli appartenenti al genere maschile, contro eventuali prevaricazioni – quanto meno in alcune situazioni – da parte del genere femminile.
Pensiamo ancora al caso in cui un uomo reclama il diritto ad avere un affidamento condiviso ed equo, in caso di divorzio, con identico tempo di frequentazione della prole; oppure alla situazione per la quale c’è un’età pensionabile differente tra maschi e femmine: i sostenitori dei diritti degli uomini vorrebbero l’equiparazione.
Insomma, il problema di eventuali discriminazione degli uomini, a favore delle donne è un problema tutt’altro che teorico, come si può vedere dai casi pratici appena richiamati. Tuttavia il riconoscimento dei diritti degli uomini, quanto meno a livello giuridico, non c’è ancora stato: si tratta piuttosto di questioni che hanno rilevanza a livello socio-politico.
In conclusione, ci si può domandare se accanto alla categoria riconosciuta dei diritti umani, sia veramente opportuno parlare di diritti degli uomini.
Se è vero che la donna, storicamente, ha purtroppo dovuto lottare molto più dell’uomo per ottenere tutela dei propri diritti (pensiamo anche solo al diritto di voto alle elezioni), è però altrettanto vero che parlare di diritti degli uomini può avere comunque un senso. Ciò vale quanto meno se pensiamo a quei diritti che il legislatore ha introdotto a favore del mero genere femminile, in una sorta di contrapposizione decisa (e peraltro condivisibile) alle discriminazioni secolari verso le donne. Ecco allora che la scelta di difendere e tutelare i soli diritti degli uomini non appare completamente senza senso o priva di fondamento: si tratterebbe infatti di tutelare diritti propri del genere maschile, onde evitare fenomeni di discriminazione al rovescio.
D’altra parte uno dei pilastri della democrazia è il principio di uguaglianza, cui il legislatore deve sempre fare riferimento.
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