Vediamo di seguito una questione pratica di indubbio rilievo tra i guidatori di veicoli a motore, ovvero quella relativa alla constatazione Cid firmato: chi sono i soggetti che possono farla e che ruolo ha l’assicurazione? Ecco le risposte che si possono trarre da legge e giurisprudenza.
Constatazione Cid: il contesto di riferimento
La fonte di riferimento, in queste circostanze, è il cosiddetto Codice delle assicurazioni private, ovvero il d. lgs. n. 209 del 2005. Esso infatti, tra le sue disposizioni, prevede anche quella relativa alla denuncia di incidente tra veicoli; in forza di essa, se i mezzi coinvolti in un sinistro, sono obbligati ad avere un’assicurazione, i conducenti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono sempre sempre tenuti a denunciare il fatto alla propria assicurazione. Ciò attraverso il noto modulo di constatazione amichevole di incidente, ovvero la constatazione CID o CAI.
Va rimarcato che, secondo la legge vigente, quando detto modulo è stato firmato congiuntamente da ambo gli automobilisti vittima di incidente, è presunto che il sinistro ha avuto le circostanze, modalità e conseguenze indicate nel modulo stesso (salvo prova contraria resa dall’assicurazione e salvo comunque le dinamiche ed i fatti accertati di seguito in giudizio). Tale documento, in sostanza, impegna le parti a rinunciare alla procedura di liquidazione prevista dall’art. 3 della L. n. 39 del 1977.
Che valore ha il CID?
Quanto al valore “legale” da dare alla constatazione CID, esso è parificabile ad un atto confessorio e quindi di prova in giudizio. Secondo la giurisprudenza tale modello, per assumere pieno valore confessorio, va sottoscritto dal conducente del veicolo che sia, tuttavia, allo stesso tempo anche proprietario dello stesso (è un caso di litisconsorzio necessario, regolato dal Codice di procedura civile).
In particolare sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione, con queste chiare e significative parole: “L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice“. Tale tesi è ben consolidata in giurisprudenza ed, infatti, la Cassazione, in un suo provvedimento ha sottolineato inoltre ” il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell’esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. L’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria”.
Insomma, in corso di giudizio, è sempre comunque necessario valutare tutte le dinamiche e gli elementi fattuali dell’incidente; in caso di incompatibilità tra tali rilievi e la constatazione CID, i primi prevalgono e la portata probatoria della constatazione CID viene meno. Il modulo in oggetto non è quindi sempre decisivo e la sua portata confessoria può essere, in più circostanze, disattesa.
Rapporto tra CID ed assicurazioni
Tale dichiarazione dei conducenti – ideata nel 1978 – è, in altre parole, una sorta di convenzione tra aziende assicuratrici, per una più veloce ed efficace liquidazione dei danni a cose e persone, in caso di incidente stradale, direttamente dalla propria assicurazione. Vi aderiscono le assicurazioni che operano sul suolo italiano.
A partire dal primo febbraio 2007, la convenzione indennizzo diretto – ovvero la constatazione CID – è stata in verità sostituita dalla CARD, sigla di Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto; tuttavia il modulo CID è tuttora, nell’immaginario collettivo degli automobilisti della penisola, il mezzo più conosciuto e popolare, per risolvere con velocità ed efficacia tutte le problematiche conseguenti ad un sinistro stradale.
Va pertanto rimarcato che la cosiddetta CARD, emanata dall’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) è una convenzione tra le compagnie assicuratrici, le quali sono vincolate allo scopo di regolamentare i rapporti tra tutte le compagnie assicuratrici nell’ambito della RC Auto. La CARD regola infatti l’organizzazione pratica, tecnica e informatica della nuova disciplina del risarcimento diretto nell’ambito dell’RC auto. In pratica, permette all’automobilista incolpevole o parzialmente colpevole di essere risarcito in via diretta dal proprio assicuratore anziché da quello del soggetto danneggiante, con indubbi vantaggi pratici.
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