Indennità di accompagnamento Inps: ricorso in tribunale meno difficile
Le ultime sulla domanda di indennità di accompagnamento e quella di invalidità civile: le istruzioni in un recente messaggio Inps.
Ci sono novità sulla indennità di accompagnamento Inps: con il messaggio n. 3883 del 25 ottobre 2019, l’Istituto di previdenza ha fornito ulteriori informazioni sulle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile e sordità civile, prendendo a riferimento la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di idoneità del certificato medico introduttivo. Inoltre ha inserito una integrazione al messaggio Inps n. 4818 del 16 luglio 2015 e al messaggio n. 968 dell’8 marzo 2019 riguardante la difesa in giudizio e la liquidazione della prestazione.
Indennità di accompagnamento e invalidità civile: le pronunce della Cassazione
In base alle recenti pronunce della Corte di Cassazione relative all’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità del certificato medico o per certificato medico negativo (si vedano le ordinanze n. 24986 del 4 ottobre 2019 e la n. 25804 del 14 ottobre 2019, l’Inps fornisce quindi chiarimenti sulla fattispecie di “incompleta compilazione della domanda amministrativa”, sia nell’eventualità in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, sia in quella in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni risulti negativo, “risolvendo in favore della proponibilità della domanda giudiziale”, si legge nel messaggio.
Con riferimento a queste pronunce, l’Inps informa che il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica che attesta la natura delle infermità invalidanti.
Indennità di accompagnamento: nuove istruzioni Inps
Permane l’onere di sollevare le differenti eccezioni che integrano la mancanza dell’interesse ad agire oppure altre cause di inammissibilità, ma il funzionario difensore dell’Istituto non solleverà l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa né formulerà dissenso avverso la perizia definitiva del CTU nell’eventualità in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. In questi casi dunque, i funzionari che sono tenuti a liquidare l’indennità di accompagnamento dovranno dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice e provvedere al pagamento delle prestazione tramite modalità di decorrenza indicate dal decreto stesso.
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