Usucapione beni mobili: definizione, cos’è e come funziona

Usucapione beni mobili: che cos’è in concreto e perchè ha rilevanza nei rapporti tra privati? dove è disciplinata e come funziona?

Usucapione beni mobili definizione, cos'è e come funziona

Vediamo di seguito cosa la legge italiana intende per usucapione di beni mobili, ovvero la sua definizione, che cosa di fatto è e come si applica. Si tratta infatti di uno dei modi più diffusi di acquisto della proprietà, già previsto in tempi remoti nel sistema del diritto romano.

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Usucapione beni mobili: definizione e di che si tratta

In sintesi, l’usucapione – come accennato poco fa – altro non è che un istituto civilistico, previsto per consentire al possessore di un bene, di acquistarne nel tempo la proprietà. In Italia il concetto in esame e le sue pratiche applicazioni sono regolate dagli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, l’usucapione beni mobili trova la sua definizione normativa nell’art. 1161 del testo citato, di cui riportiamo il contenuto: “In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni“. Vediamo dunque che i due fattori chiave del concetto di usucapione beni mobili sono l’elemento temporale e il possesso continuato del bene: il concorso di essi comporta il trasferimento del diritto di proprietà.

Il Codice Civile, insomma, considera usucapione di beni mobili il modo di acquisizione della proprietà in virtù di un possesso che sia pacifico, non violento e ininterrotto, di un bene per un certo lasso temporale. Trascorso il periodo, il magistrato adito potrà acclarare l’effettivo possesso del bene e sancire così il passaggio di proprietà.

Per aversi di usucapione di beni mobili è irrilevante che il possesso sia di buona o di mala fede. Questo aspetto può influire, infatti, esclusivamente sulla durata del possesso necessario per l’usucapione. Tuttavia tale possesso deve sussistere alla luce del sole e limpidamente: se esso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l’usucapione inizia a decorrere soltanto da quando sia terminata la violenza o la clandestinità.

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Usucapione breve in 3 anni: quando?

Il Codice Civile agevola la finalità dell’usucapione di beni mobili in un particolare caso, regolato dall’art. 1162 cc., relativo alla cosiddetta usucapione dei beni mobili registrati, come ad esempio i veicoli a motore o i motocicli.

Per essi, il legislatore ha stabilito che bastano tre anni dalla data di trascrizione nei pubblici registri, se il bene è stato acquistato in buona fede da chi non è proprietario, in base ad un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto. Negli altri casi, la legge richiede il decorso di dieci anni. In conclusione, va rimarcato che i beni mobili soggetti a registrazione che, tuttavia, non siano stati di fatto registrati, sono regolati dalla normativa ordinaria di cui all’art. 1161 suddetto.

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