Legge 104: trasferimento lavoratore, quando scatta il divieto. La sentenza
I lavoratori che usufruiscono della Legge 104 non possono essere trasferiti, neanche all’interno della stessa unità produttiva, a stabilirlo la Cassazione
La Legge 104, tra le altre cose, concede diversi benefici relativi all’assistenza di un proprio congiunto disabile. Ebbene, secondo una recente sentenza della Cassazione, i lavoratori che assistono un proprio familiare con disabilità non possono essere trasferiti, contro la propria volontà, neanche qualora il trasferimento avvenga all’interno della stessa unità produttiva.
Infatti, la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha dato ragione ad una lavoratrice che ha ottenuto il ricorso contro l’azienda che aveva stabilito il suo trasferimento. Nei precedenti gradi di giudizio, al contrario, i magistrati avevano rigettato il ricorso della lavoratrice, stabilendo che il trasferimento ad altra sede nella stessa città non avrebbe potuto incidere negativamente sulla possibilità di assistere il parente disabile. La Cassazione, però, come talvolta accade, è intervenuta ribaltandola decisione e dando ragione alla lavoratrice. Secondo la sentenza emessa, infatti, la distanza è ininfluente e non può incidere sulla ratio della legge, secondo cui il trasferimento stesso da una sede ad un’altra dell’azienda potrebbe ledere il diritto del lavoratore ad assistere un proprio caro in condizioni di necessità e assistenza. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza
Legge 104: il caso su cui si è espressa la Cassazione
Gli ermellini si sono espressi in merito al caso di una lavoratrice che assisteva un parente disabile che era stata trasferita in un’altra sede della sua azienda ma comunque nella stessa unità produttiva. Il ricorso contro il trasferimento della suddetta lavoratrice era stato rigettato, prima della Cassazione, in tutti i gradi di giudizio poiché secondo i magistrati chiamati a esprimersi, “pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita”, il trasferimento ad altra sede “non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all’assistenza”.
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Cosa hanno stabilito gli Ermellini?
Una volta arrivata in Cassazione, però, questa decisione è stata completamente rovesciata. Per gli alti giudici, che a loro volta si sono basati su quanto disposto dall’articolo 33 della Legge 104, sussiste un divieto assoluto di trasferimento per i lavoratori che assistono un congiunto disabile. Per gli ermellini, in pratica, la distanza incide sempre sulla possibilità e sulla qualità di assistenza che il lavoratore fornisce al proprio congiunto disabile: un trasferimento in un altro luogo (anche se nella stessa unità produttiva), quindi, incide su un diritto che gli è garantito. Per usare le stesse parole della sentenza, il divieto di trasferimento “opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi”. Naturalmente, è bene sottolinearlo, il trasferimento diventa legittimo una volta incassato il benestare del lavoratore, cosa non avvenuta in questo caso.
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