Il diritto di abitazione – nel gergo del diritto civile – è definito “diritto reale di godimento su cosa altrui” ed è disciplinato dall’articolo 1024 e seguenti del Codice Civile. Non essendo diritto di scarsa applicazione pratica, chiediamoci allora se tale diritto può essere pignorato, alla luce della normativa in materia.
Diritto di abitazione e applicazioni pratiche
Le applicazioni pratiche del diritto di abitazione di una casa altrui non sono, in verità, rare. Pensiamo ad esempio al caso ricorrente del giudice che pronuncia il divorzio e assegna la casa di proprietà di un coniuge, all’altro coniuge perché affidatario della prole in minore età. Altra ipotesi diffusa è quella del diritto spettante al coniuge superstite, ovvero vedovo o vedova rispetto alla moglie o marito deceduti (e ciò nonostante la proprietà possa essere stata trasferita ad altri come i figli). In ipotesi meno frequenti, il diritto di abitazione può essere disposto per contratto o anche per testamento, anche se la prassi ci insegna che i contraenti generalmente preferiscono optare per locazione o comodato.
Come vediamo, il tale diritto – sebbene ai più probabilmente poco conosciuto – ha diverse applicazioni pratiche. Si tratta infatti di un diritto di sicura rilevanza, in quanto consente di utilizzare una proprietà altrui come alloggio, per i bisogni e necessità del titolare del diritto e della sua famiglia. Appare allora necessario capire se è ammesso un eventuale pignoramento di esso.
È possibile il pignoramento?
Ebbene, la risposta da darsi alla domanda è negativa: il diritto di abitazione non può essere pignorato. Infatti, nell’apparato di norme civilistiche legate all’espropriazione, non è rintracciabile l’ipotesi del pignoramento di tale diritto. Infatti, il codice civile all’art. 2810 c.c., pone che i diritti reali minori, quindi anche il diritto di abitazione, non fanno parte di quelli ipotecabili. Pertanto la vedova che ottiene il diritto di abitazione e l’eredità lasciata dal marito defunto – e con essa la mole di debiti accumulata dal coniuge – non rischia nulla. E non rischia neanche la persona debitrice ed assegnataria della casa come abitazione per sè e per la prole affidata, in caso di divorzio.
Anche la giurisprudenza ha più volte ribadito l’impignorabilità del diritto in esame; tuttavia occorre distinguere: l’abitazione oggetto di abitazione, può essere invece pignorata dai creditori. Il caso è quello – frequentissimo – dei debiti non saldati del proprietario. Infatti, se il tale diritto non è pignorabile, può esserlo il bene, ovvero la casa oggetto di diritto di abitazione. In queste circostanze, è chiaro che emerge un contrasto tra titolare del diritto di abitazione e creditori del proprietario dell’immobile. La legge sancisce che per risolvere la questione, prevale chi per per primo ha trascritto il proprio diritto. In altre parole, la casa è pignorabile ma l’eventuale aggiudicatario all’asta giudiziale non potrà appropriarsi concretamente del bene sino a che il diritto di abitazione non sia terminato, se quest’ultimo è stato trascritto nei registri immobiliari prima della trascrizione del pignoramento stesso. Se, invece, tale diritto non è stato trascritto dall’interessato o è stato fatto dopo la trascrizione del pignoramento, il titolare di tale diritto nulla potrà conto le legittime pretese dei creditori, che prevarranno.
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