Assegno di mantenimento figlio all’università: quando decade il diritto?
Assegno di mantenimento figlio all’università: ecco i fattori che fanno decadere il diritto, in base ai recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema
È ben nota la diffusione, oggigiorno, dell’assegno di mantenimento in caso di unioni matrimoniali ormai terminate, ma con figli da sostenere economicamente. Infatti, gli assegni di mantenimento sono delle prestazioni in denaro previste dal codice civile italiano, e disposte dal giudice, a carico del genitore tenuto al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al reddito prodotto. Vediamo allora quando decade il diritto all’assegno per il figlio studente universitario, un caso di certo non remoto.
Assegno di mantenimento: quando si perde?
In verità, sono le situazioni concrete ad aver fatto luce su quando si perde il diritto all’assegno di mantenimento, pur essendo figli di coppie divorziate. Pertanto è stata la giurisprudenza recente a chiarire che gli studi universitari e il superamento dei relativi esami, indipendentemente dalla valutazione più o meno alta, consentono almeno il perdurare del diritto all’assegno di mantenimento. Viceversa, i giudici hanno affermato che il giovane che, da una parte, lascia l’università oppure non si iscrive ad alcun corso di studi o di formazione o, che dall’altra, non si preoccupa di cercare lavoro attivamente, perde il diritto all’assegno di mantenimento. E questa decadenza si può verificare anche nei confronti di figli da poco maggiorenni, ma non meritevoli di tale prestazione periodica in denaro.
Insomma, il principio che si desume dall’attuale orientamento giurisprudenziale in merito, è che la legge impone che i genitori debbano mantenere i figli sino a che questi non siano indipendenti dal lato economico. E ciò tenendo anche in considerazione la propensione agli studi ed il fatto che il figlio sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione professionale, più o meno lungo. Ma il mantenimento vale fino a che non sia provato, in giudizio, che il figlio non fa abbastanza per trovare la sua indipendenza economica. In altre parole, il genitore può chiedere al tribunale l’annullamento dell’assegno di mantenimento, versato nei confronti di un figlio poco propenso agli studi – tanto da abbandonarli o da non iscriversi a nessun corso – e poco o per nulla attivo nella ricerca di un lavoro.
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I limiti dell’assegno in oggetto
In sè, l’assegno di mantenimento non ha come riferimento un’età del figlio, oltrepassata la quale, il correlato diritto decade. Pertanto, i genitori, secondo la legge, debbono mantenere i figli mentre proseguono (con profitto) il percorso di studi oppure mentre cercano con assiduità un’occupazione, che possa dar loro indipendenza economica. Possono, invece, ottenere la decadenza dell’obbligo di mantenimento, se provano che la mancanza di indipendenza economica dei figli, dipende da loro inerzia negli studi o nella ricerca del lavoro. È chiaro che il giudice dovrà valutare gli elementi concreti portati in giudizio da genitori e figli, per decidere un eventuale annullamento dell’assegno. Pertanto, chi abbandona l’università, dovrà dimostrare concretamente di cercare comunque lavoro, attraverso l’iscrizione a concorsi pubblici o liste di collocamento, l’invio di CV e la partecipazione a colloqui. In caso contrario, e sulla base degli elementi evidenziati dai genitori, il figlio perderà il diritto all’assegno di mantenimento.
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