Fattura elettronica 2020: sanzioni bollo non pagato, quali rischi?

Pubblicato il 5 Novembre 2019 alle 13:29 Autore: Guglielmo Sano

Nel decreto fiscale collegato alla manovra si chiarisce cosa succede alla fattura elettronica inviata al sistema di interscambio senza marca da bollo

Calcolatrice e fattura

Nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il prossimo anno si chiarisce cosa succede alla fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio senza marca da bollo.

Fattura elettronica: la notifica dell’AdE

Le precisazioni in merito sono contenute nell’articolo 17 del Decreto Fiscale che è comparso in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 ottobre; con quest’ultimo è stato modificato il comma 9 dell’articolo 12 del Decreto Crescita. Dunque, in seguito alle modifiche normative, cosa succederà a coloro che invieranno la fattura elettronica sprovvista da marca da bollo? Se una fattura elettronica perverrà al Sistema di Interscambio sprovvista di marca da bollo, si riceverà un primo avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate per via telematica.

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Come saranno applicate le sanzioni?

Contestualmente all’avviso, arriverà anche una sanzione ma in misura ridotta di un terzo dell’imposta dovuta alla quale, però, andranno sommati gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente all’elaborazione del procedimento di notifica. Si tratterebbe comunque di un importo tutto sommato contenuto.

C’è tempo fino a 30 giorni dopo la notifica per regolarizzare la propria posizione (effettuando il pagamento, anche solo parzialmente): trascorso tale periodo, si procederà con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme da versare, insomma, l’avviso bonario diventerà una vera e propria cartella esattoriale con sanzione compresa tra il 100% e il 500% dell’imposta dovuta originariamente (il bollo – anche virtuale – va applicato a tutte le fatture superiori ai 77,47 euro). Qui gli importi da pagare diventano decisamente più importanti.

Tale nuovo regolamento avrà valore a partire dal primo gennaio 2020 e solo per quelle fatture emesse successivamente a tale data, in pratica, le suddette disposizioni non avranno carattere retroattivo. Nulla cambierà, invece, per quanto riguarda le fatture cartacee e comunque quelle non trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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