A proposito della bolletta della luce e del gas parliamo spesso di temi legati costi, ai possibili aumenti, e alle procedure da seguire per rimediare a possibili errori o per dare suggerimenti per evitare di incorrere in problemi di vario genere.
Bolletta gas, costi riallaccio linea
In questo caso parliamo dell’eventualità in cui il fornitore di gas decida di staccare la linea ad un utente per morosità. Quali sono i costi per il riallaccio? Per la risposta facciamo riferimento al contenuto presente sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Quanto costano la sospensione e la riattivazione della fornitura per morosità?
In caso di sospensione della fornitura per morosità, il venditore può richiedere al cliente il pagamento del costo effettivamente sostenuto per la disattivazione e la riattivazione.
Per riattivare la fornitura occorre pagare in base a un prezzario stabilito dalla concessione che regola il servizio di distribuzione e/o reso pubblico dal distributore.
Sul sito puntienergia.com, sempre a proposito dei costi per riattivare l’utenza, viene citato ad un range economico. Questa la risposta completa disponibile sul sito. “Nel settore del gas il fornitore può richiedere al cliente il costo che ha effettivamente sostenuto per sospendere e riattivare l’utenza. Il prezzo cambia in funzione del distributore locale e quindi della zona geografica in cui si trova l’abitazione. Nel Mercato Libero la sospensione e la riattivazione del gas variano in base al tipo di contatore, per gli utenti domestici (contatori fino alla classe G6) il prezzo è di circa 50-80 €”.
Prima della sospensione della fornitura per morosità
Infine vediamo quali sono i passaggi che precedono la sospensione della fornitura per morosità sulla bolletta del gas.
Se il cliente non paga entro la scadenza indicata nella bolletta, il venditore, per poter eventualmente sospendere la fornitura, deve costituirlo in mora, inviandogli, all’indirizzo corretto, una raccomandata (non è necessario l’avviso di ritorno) o una PEC, che specifichi il termine ultimo di pagamento della bolletta non pagata. Deve essere indicata anche la data da cui il termine è calcolato, specificando se tale data sia quella di emissione della raccomandata o la data del suo invio.
Il termine ultimo non può essere:
- Inferiore a 20 giorni solari, se è calcolato dall’emissione della raccomandata da parte del venditore (ossia quando il venditore non può documentare la data di invio);
- Inferiore a 15 giorni solari, se è calcolato dall’invio della raccomandata da parte del venditore;
- Inferiore a 10 giorni solari, se è calcolato dalla ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC.
La comunicazione inviata con raccomandata o PEC inoltre dovrà indicare:
- le modalità con cui il cliente deve comunicare l’avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.);
- il termine dopo il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura;
- il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura;
- i casi in cui il cliente finale ha diritto all’indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati.
Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora.
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