Gli incidenti stradali sono purtroppo un’evenienza che si ripete sistematicamente sulle strade italiane, per imprudenza degli automobilisti o dei pedoni, per motivi legati al meteo (ad esempio asfalto scivoloso a causa della pioggia), ma non solo. Vediamo di seguito che cos’è e come funziona il concorso di colpa nel sinistro stradale, dato che non di rado si verifica concretamente.
Concorso di colpa nel sinistro stradale: perché? dove è regolato?
In caso di incidente, fondamentalmente, due possono essere le ipotesi di responsabilità. O di un solo guidatore, ed allora di parla di responsabilità assoluta e piena di esso, oppure di entrambi gli automobilisti, ed in queste circostanze si parla di concorso di colpa. A sua volta, il concorso di colpa si può caratterizzare per suddividere le responsabilità alla pari (50% l’uno e 50% l’altro), oppure per quote di colpevolezza differenti, laddove sia accertato – da parte dei periti – che uno dei due automobilisti abbia avuto una colpa maggiore nella causazione dell’incidente e quindi del danno.
La fonte normativa di riferimento, in tema di concorso di colpa incidente stradale, si rintraccia nel Codice Civile, all’art. 2054, che definisce il concorso di colpa di tipo paritario, come l’ipotesi fondamentale, tanto che è scritto: “Ogni qual volta avviene uno scontro tra i veicoli, si presume sempre, sino a prova contraria, che entrambi i conducenti abbiamo concorso ugualmente a provocare i danni subiti ai singoli veicoli o a terzi”. Pertanto, la valutazione iniziale è sempre quella della colpa uguale per ambo i guidatori, di seguito dovranno essere utilizzati dei periti al fine di capire se, eventualmente, la colpa sia da suddividere secondo quote diverse o attribuirsi ad una sola persona.
Ciò che appare determinante è la prova contraria, ovvero spetterà al guidatore che sostiene di non aver in alcun modo causato l’incidente, presentare una o più prove liberatorie, che di fatto lo scagionino da ogni possibile responsabilità. È chiaro che le rispettive compagnie assicuratrici saranno tenute a pagare al proprio cliente un risarcimento proporzionato e talvolta soltanto limitato, in relazione al rispettivo grado di colpa.
La regola della presunzione in caso di incidente: chi valuta?
Insomma, la regola è quella della presunzione di concorso di colpa paritario, salvo che uno dei danneggiati provi che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi all’altro guidatore, segnalando quali norme del Codice stradale sono state violate e evidenziando di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, con perizia e prudenza.
È chiaro che andranno fatte, a seguito dell’incidente, tutte le perizie e stime del caso, in modo che, se c’è un concorso di colpa, questo sia riconosciuto dalle rispettive compagnie assicuratrici, che accorderanno poi un ristoro per il danno patito. Saranno insomma determinanti i verbali della polizia sopravvenuta sul luogo dell’incidente, le perizie e le relazioni tecniche degli esperti e periti assicurativi. Dopo l’accertamento delle dinamiche dell’incidente, sarà pertanto possibile sancire la responsabilità con provvedimento dell’autorità giudiziaria e, in caso non si riesca a definire le esatte dinamiche, varrà il concorso di colpa paritario. In ogni caso, in caso di produzione di danno, questo deve essere risarcito dall’automobilista che l’ha prodotto, attraverso la propria RC auto che pagherà la metà o una percentuale imposta dei danni totali verificatisi.
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