Un lavoratore che firma un contratto di lavoro deve rispettare tutta una serie di regole disciplinari o di condotta, che sono contenute in esso e che valgono per tutti i dipendenti sul luogo di lavoro. Violarle significa esporsi al potere disciplinare da parte del datore di lavoro o azienda, il quale può servirsi di un procedimento ad hoc per punire il lavoratore inadempiente. In tale iter, può assumere rilievo la cosiddetta sospensione cautelare dal lavoro, per un certo lasso di tempo. Vediamo allora come funziona.
Sospensione cautelare dal lavoro: qual è il fondamento normativo?
La base normativa delle iniziative disciplinari, da parte del datore di lavoro, si rintraccia, nell’art. 2106 del Codice Civile, che reca il titolo “Sanzioni disciplinari“. Tali sanzioni sono inflitte laddove il lavoratore si sia reso colpevole della violazione di regole contenute nella legge, nel CCNL applicato all’azienda, nel contratto individuale o in documenti quali direttive, policy interne o codici disciplinari aziendali. In ogni caso, si tratta sempre di violazione una o più norme scritte e codificate, che il lavoratore dovrebbe sempre tenere ben presente. Lo Statuto dei lavoratori, tuttavia, in qualche modo garantisce il lavoratore “accusato” di violazione, attraverso lo specifico “procedimento disciplinare“, che il datore di lavoro deve osservare, per contestare un’infrazione al dipendente e per infliggerli infine una sanzione. In questo iter, però, la legge garantisce che il lavoratore abbia i mezzi per difendersi, sia in forma scritta, sia in forma orale (anche eventualmente assistito da un rappresentante sindacale). Ed è proprio in questo contesto che assume rilievo la possibilità della sospensione cautelare dal lavoro, la quale non va confusa con la sospensione dello stipendio o retribuzione.
Le sanzioni disciplinari: cosa rischia il lavoratore?
Come si rintraccia nel citato articolo del Codice Civile, deve sussistere comunque proporzionalità tra la gravità del fatto contestato al lavoratore e la sanzione disciplinare concretamente inflitta. Tanto che, usualmente, nei CCNL è presente uno spazio riferito ai procedimenti disciplinari con espressa menzione delle sanzioni da infliggere, a seconda della specifica violazione disciplinare commessa. Laddove manchi tale previsione, sarà l’azienda a decidere quale sanzione usare, ma sempre rispettando il criterio della proporzionalità.
Le sanzioni disciplinari sono tassativamente indicate dalla legge (e possono essere richiami, multe e altre sanzioni fino al licenziamento disciplinare) e pertanto soltanto queste possono essere utilizzate dall’imprenditore. Non va però confusa con esse la possibilità della sospensione cautelare dal lavoro, solitamente inflitta a seguito di gravi comportamenti del lavoratore. In queste circostanze, l’azienda ha diritto di impedire l’accesso sul luogo di lavoro al suo dipendente, mentre sono in corso accertamenti sulla sua condotta, e con il sospetto che – altrimenti – vi potrebbe essere il rischio di azioni dannose, compiute dal lavoratore ai danni di persone o impianti, o il rischio di inquinamento delle prove.
Cosa succede al lavoratore sospeso?
Come accennato, sospensione cautelare dal lavoro non significa sospensione dalla retribuzione: si tratta di due concetti distinti. Infatti, la sospensione della retribuzione è, a tutti gli effetti, una sanzione disciplinare, mentre la sospensione cautelare dal lavoro è una misura cautelare di cui si serve l’azienda, nel corso degli accertamenti ed indagini sul lavoratore sospeso, al fine di garantire la sicurezza dei macchinari, delle strutture e del personale.
Il lavoratore sospeso in via cautelativa, continuerà comunque a percepire l’intera retribuzione per la durata della sospensione. Tale durata, usualmente, è decisa per il periodo strettamente necessario a svolgere tutti i rilievi opportuni e a stabilire quindi la possibile colpa e responsabilità del dipendente, tanto da rischiare anche il licenziamento disciplinare. Tuttavia, se nel corso degli accertamenti, non dovesse emergere nulla di effettivamente compromettente ai danni del lavoratore, egli avrà pieno diritto ad essere reintegrato sul posto di lavoro.
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