La legge di bilancio 2020 sta, in questi giorni, proseguendo il suo percorso di discussione ed esame al Senato e – com’è noto – pare che comporterà significative novità, anche e soprattutto sul piano fiscale. Vediamo allora come funzionerà la riforma riscossione enti locali 2020, secondo le indicazioni che stanno emergendo dalla bozza di manovra finanziaria.
Riforma riscossione enti locali: di che si tratta? qual è lo scopo?
La legge di bilancio, di per sé, ha un peso notevole nella politica di uno Stato, in quanto consente di fissare gli obiettivi finanziari per gli anni a venire, ai quali sono collegati gli andamenti dei conti pubblici. Insomma, è un provvedimento significativo per capire la direzione economica di uno Stato e le effettive prospettive di sviluppo di esso. Pertanto, assume grande rilevanza – nell’art. 96 di tale bozza – la riforma riscossione enti locali. Ma come funzionerà?
In sostanza, agli enti locali (Comuni, Città Metropolitane, Province, Comunità montane ecc.) saranno estesi molti iter, istituti e regole che già riguardano le tasse erariali, ovvero quelle da versare allo Stato. Almeno secondo le intenzioni degli autori delle novità in esame, lo scopo sarebbe non soltanto quello di rendere più agile e moderno il sistema di riscossione; infatti, con tale estensione, sarebbe consentito anche agli enti locali e a coloro che materialmente si occupano della riscossione, di collegarsi con banche dati specifiche ed effettuare controlli incrociati, in modo da poter colpire più efficacemente l’evasione fiscale, anche a livello locale.
Detto in termini tecnici, gli enti locali saranno autorizzati a servirsi delle nuove tecnologie e delle banche dati elettroniche per individuare criteri di rischio idonei ad identificare posizioni da sottoporre a controllo o incentivare l’adempimento spontaneo. In altre parole, le possibilità di una eventuale evasione fiscale sono ridotte o quanto meno rese più ardue.
Chiaramente, sul piano delle finalità di tale riforma riscossione enti locali, non soltanto sarà combattuta con più forza l’evasione fiscale, ma anche l’esecutivo in carica stima che, con il rafforzamento e l’estensione dello strumento di controllo dell’analisi di rischio (con l’uso incrementato delle informazioni incluse nei rapporti finanziari), sarà possibile ottenere maggior incasso da parte dell’Erario, fino a circa 529 milioni di euro annui di gettito fiscale.
Come sarà attuata?
L’estensione, a livello locale, delle regole e dei procedimenti già previsti per le entrate statali, avrà – come accennato – l’effetto di migliorare e rendere più proficua per l’amministrazione pubblica, sia la riscossione enti locali spontanea, sia quella coattiva.
Ciò attraverso la facoltà di pagare le imposte attraverso la piattaforma prevista dall’Agenzia per l’Italia Digitale (e di cui al d. lgs. n. 82 del 2005, ovvero il Codice dell’Amministrazione Digitale), che agevola la riforma riscossione enti locali servendosi del cosiddetto “Sistema pubblico di connettività”. Questa piattaforma, tramite l’interconnessione tra le PA e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, è in grado di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione, per ciò che attiene il materiale versamento delle tasse.
Inoltre, la riforma riscossione enti locali prevede che questi e i soggetti affidatari della riscossione, possano accedere in via gratuita ai dati ed informazioni sui debitori, contenute nell’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate. L’ottica insomma è quella di una stretta interrelazione tra uffici delle imposte locali e centrali. Sempre in base alla bozza citata, a tali soggetti è infine permesso l’accesso telematico alle banche dati catastale, ipotecaria e al pubblico registro automobilistico, nell’ottica appunto dei controlli incrociati.
Circa l’accertamento tributario, nella bozza è disposto che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione coattiva abbiano gli elementi per garantire l’acquisto dell’efficacia di titolo esecutivo, una volta superato il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto mirato alla riscossione delle tasse), con la conseguente facoltà di dar luogo alle procedure esecutive e cautelari.
Tecnicamente, l’avviso di accertamento tributario e gli atti mirati alla riscossione delle entrate locali, dovranno quindi includere anche l’intimazione ad adempiere; in altre parole, dovrà esser ben chiara la natura di titolo esecutivo dell’atto. La finalità pratica dell’intimazione ad adempiere, contenuta nell’atto di accertamento, è che in questo modo è consentito al contribuente di pagare prima che siano intraprese procedure più gravose nei suoi confronti.
Altre novità di rilievo
Nella bozza di legge di bilancio si leggono, però, altre sostanziali novità. Ad esempio, quella inerente la semplificazione dell’iter che porta alla nomina dei funzionari responsabili per la riscossione; oppure quella relativa alla previsione di un sollecito di pagamento preventivo, per importi fino a 10.000 euro, prima di una eventuale azione cautelare o esecutiva.
Ancora, novità è la possibilità della rateizzazione del pagamento per il debitore che sia in una situazione di momentanea e oggettiva difficoltà economica. Egli infatti può domandare il rateizzo per importi eccedenti i 100 euro, con un minimo di 4 rate, con la possibilità di una sola proroga e un tetto massimo di 72 rate mensili.
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