Anche le multe stradali sono tema su cui la legge di bilancio 2020, interverrà. Infatti, pare che sarà rispolverato l’antico strumento dell’ingiunzione fiscale per ottenere il versamento di quanto richiesto dallo Stato, a seguito di una o più violazioni del Codice della Strada. Ecco allora più nel dettaglio quali saranno il futuro scenario in proposito e le novità in arrivo.
Multe stradali ed ingiunzioni: il contesto di riferimento
La legge citata sta seguendo il suo iter fatto di discussioni, dibattiti, correzioni e cancellazioni; in ogni caso, l’art. 96 del testo della manovra pare proprio richiamare l’istituto dell’ingiunzione di pagamento o fiscale. Tale strumento è, in sintesi, è il provvedimento amministrativo con cui è imposto al contribuente di pagare, nel termine di 30 giorni dalla notifica, quanto dovuto all’ente creditore. Abbiamo accennato delle antiche origini dell’istituto, che trovò infatti disciplina nel lontano Regio Decreto n. 639 del 1910. Tuttavia, nella prassi, tale provvedimento è ancora molto utilizzato dagli enti locali, poiché caratterizzato dalla velocità della procedura di recupero del credito, che permette infatti, in caso di morosità continuata nel tempo, di agire esecutivamente in via immediata, senza dover prima iscrivere a ruolo le somme dovute.
Insomma, secondo le intenzioni del Governo in carica, saranno in qualche modo aumentate le possibilità di effettivo incasso delle multe stradali. I Comuni potranno servirsi dello strumento dell’ingiunzione fiscale, in alternativa al sistema della cartella esattoriale di pagamento, che risulta comunque confermato.
Come funzionerà l’ingiunzione?
Tale novità sicuramente avrà l’effetto di rendere più liberi ed autonomi i Comuni, quanto meno in materia di strumenti di incasso del corrispettivo delle multe stradali. Infatti, l’ingiunzione di pagamento o fiscale consentirà agli enti locali di procedere al recupero delle somme, senza obbligatoriamente avvalersi degli agenti di riscossione. D’altra parte, il regio decreto citato utilizza termini che non lasciano dubbi quanto ai poteri coattivi da ricondurre al mero ente locale: “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta“.
Ribadiamo quindi che l’ingiunzione fiscale è una novità – o meglio il recupero di un istituto già esistente da molto tempo – alternativa alla cartella esattoriale. Tale ingiunzione ha il vantaggio di essere uno strumento più pratico e veloce, tanto che il Comune può utilizzarlo per recuperare le somme che il trasgressore non ha ancora versato, nonostante la notifica della multe stradali. In altre parole, l’ingiunzione è un ordine di pagamento, emanato dal competente ufficio comunale, e che – come sopra accennato – concede 30 giorni per sborsare il denaro dovuto; in mancanza, scatta il pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) della somma dovuta allo Stato, ovvero l’atto di espropriazione.
Tecnicamente parlando, l’ingiunzione fiscale o di pagamento è l’ultimo atto del procedimento di accertamento del debito riconducibile al trasgressore alle regole del Codice stradale; esso viene subito prima dell’eventuale pignoramento o fermo, e, per essere pienamente efficace e produrre i suoi effetti, deve però esporre in dettaglio al debitore la sua posizione debitoria, a seguito della multa stradale.
In conclusione, la legge prevede che l’opposizione all’ingiunzione di pagamento sia fatta, dall’automobilista, entro il termine di 30 giorni al giudice di pace competente sul piano territoriale.
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