Contratti di solidarietà: sgravio contributivo, la circolare operativa Inps

Pubblicato il 12 Novembre 2019 alle 20:29 Autore: Giuseppe Spadaro

Circolare Inps sulle modalità e regole di accesso allo sgravio contributivo per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà.

Contratti di solidarietà: sgravio contributivo, la circolare operativa Inps

Contratti di solidarietà: novità importanti dall’Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato il 7 novembre 2019 la circolare n. 133 avente ad oggetto lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà. Il documento è relativo alle modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018.

Contratti di solidarietà, chi sono i destinatari della circolare Inps n. 133 del 7 novembre 2019

Sempre sul portale Inps si specifica che “con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso allo sgravio contributivo per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà”.

La circolare n. 133 del 7 novembre 2019, n. 133 illustra le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS e le istruzioni contabili per il recupero delle riduzioni contributive a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Destinatarie degli sgravi sono le imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Istruzioni

Contratti di solidarietà – Per poter utilizzare lo sgravio, le aziende devono trasmettere la documentazione necessaria alla struttura territoriale INPS competente, che verificherà il possesso dei requisiti per il riconoscimento della riduzione contributiva. La circolare, inoltre, trasmette in allegato l’elenco delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2019, e la variazione al piano dei conti.

Oltre a mettere a disposizione il link con la versione integrale della circolare, vediamone alcuni passaggi essenziali.

Calcolo della riduzione contributiva

Come già illustrato nelle precedenti circolari (cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999 e n. 153/2014), la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

– il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014;

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997.

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.

Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce del beneficio di cui all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

L’applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

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L'autore: Giuseppe Spadaro

Direttore Responsabile di Termometro Politico. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti (Tessera n. 149305) Nato a Barletta, mi sono laureato in Comunicazione Politica e Sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Da sempre interessato ai temi sociali e politici ho trasformato la mia passione per la scrittura (e la lettura) nel mio mestiere che coltivo insieme all'amore per il mare e alla musica.
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