Rottamazione ter e saldo e stralcio: versamenti in scadenza a dicembre
Le ultime su rottamazione ter e il saldo e stralcio: versamenti in scadenza a inizio dicembre. Già disponibili gli appositi servizi online.
Rottamazione ter e saldo e stralcio: si avvicinano i termini di pagamento. La scadenza originaria era il 30 novembre, ma cade di sabato, pertanto tutto slitterà a lunedì 2 dicembre 2019. I contribuenti tenuti ad adempiere alla rata prevista dal proprio piano sono circa 1 milione e 820 mila. Tra questi spiccano 1 milione e 170 mila persone che hanno aderito alla rottamazione-ter entro il 30 aprile, i 276 mila ritardatari che hanno saltato il versamento della prima rata previsto per il 31 luglio, a cui si aggiungono i 385 mila soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio. I ritardatari di cui sopra, entro la data del 2 dicembre, dovranno versare la prima e la seconda rata. 1 milione e 170 mila contribuenti puntuali alla prima scadenza del 31 luglio, a inizio dicembre dovranno invece versare solo la seconda rata. Chi non adempie all’obbligo tornerà al regime precedente, senza dunque più le agevolazioni previste, a meno che la propria posizione non sia regolarizzata entro il margine di tolleranza di 5 giorni dalla scadenza.
Rottamazione ter e saldo e stralcio: cosa bisogna sapere
A ogni modo, a partire dalla giornata di ieri, martedì 12 novembre 2019, i contribuenti possono recarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e richiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute, report che i soggetti interessati hanno già ricevuto, per consultare gli importi da pagare con i relativi bollettini. Si ricorda che la rottamazione-ter consente di pagare i debiti contratti privi di sanzioni e interessi di mora. Differente il discorso del saldo e stralcio, a cui possono aderire i contribuenti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica, certificata da un Isee inferiore a 20 mila euro. Per il saldo e stralcio, il debito potrà essere ripianato versando dal 16% al 35% (in base all’entità dell’importo) della somma dovuta, anch’essa priva di sanzioni e interessi di mora.
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