Incidente stradale: termini querela e quando farla. Ecco la legge a riguardo

Incidente stradale: ci sono termini da rispettare per fare querela alle pubbliche autorità? ecco le informazioni utii a riguardo

Incidente stradale, i termini della querela e quando farla
Incidente stradale: termini querela e quando farla. Ecco la legge a riguardo

È ben noto a tutti – automobilisti e non – che dall’incidente stradale spesso scaturisce una responsabilità di tipo penale, dato che dalla violazione di una o più regole del Codice della Strada possono derivare conseguenze anche molto gravi, come le lesioni personali o anche la morte di pedoni, automobilisti e persone a bordo del veicolo. Vediamo allora di fare il punto sulla querela per incidente stradale, come funziona e quando farla.

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Incidente stradale: il contesto di riferimento

Non deve stupire che il legislatore abbia previsto una tutela di tipo penalistico per tutti coloro che abbiano ricevuto un danno, anche grave, a causa di un incidente stradale. Pertanto, vere e proprie sanzioni penali possono essere inflitte a coloro che violano una o più disposizioni contenute nel Codice della Strada. In tali circostanze, l’imprudenza alla guida, la disattenzione o la banale ignoranza delle norme vigenti, sono alla base della querela per incidente stradale e della possibilità di essere condannati, ad esempio, per aver commesso il reato di lesioni personali.

Insomma, la legge consente che gli interessati – persone direttamente colpite dall’incidente stradale o i familiari – possano non soltanto domandare il risarcimento dei danni, ma anche e soprattutto fare querela, ovvero denunciare il fatto in sede penale. In altre parole, la vittima di incidente stradale ha diritto di avviare il processo penale nei confronti dell’automobilista che ha provocato il sinistro, attraverso la formale costituzione come parte civile e la contestuale richiesta di danni. È chiaro però che, per poter ottenere giustizia in un tribunale penale, sarà necessario comunicare l’illecito alle autorità competenti per l’avvio delle indagini preliminari. Di seguito ecco come.

La legge n. 41 del 2016 sulla responsabilità penale per sinistro

In questo quadro, assume rilevanza fondamentale la legge n. 41 del 2016, relativa all’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. Tale provvedimento, in pratica, estende l’ipotesi generale delle lesioni personali e dell’omicidio, allo specifico caso dell’incidente stradale, con una specifica configurazione del reato. In sintesi, tale illecito penale sussiste in tutti quei casi in cui, a seguito dell’incidente stradale provocato per violazione per colpa delle norme del Codice della Strada, sono stati prodotti pregiudizi allo stato di salute del corpo o della mente, di una o più vittime del sinistro. La legge penale prevede, in tale ambito, pene non lievi, che comprendono anche l’eventuale reclusione in carcere.

Quando fare querela?

È necessario, a questo punto, chiarire che – in caso di incidente stradale – la querela non subisce il decorso di alcun termine, ovvero può essere fatta quando ritenuto preferibile e da chiunque. Pertanto, in caso di lesioni personali stradali (gravi o gravissime), scatta la procedibilità di ufficio che, in quanto tale, non prevede restrizioni temporali o ai soggetti che possono fare denuncia. L’unico termine che rileva è – in teoria – quello della prescrizione del reato, pari però a ben 6 anni. In altre parole, chiunque può fare denuncia per incidente stradale, semplicemente, nell’esatto momento in cui lo ritiene più opportuno.

Conclusioni non differenti valgono per il caso di omicidio stradale, ovvero per il caso in cui dall’incidente stradale sia derivata la morte di una o più persone. La legge, in queste circostanze, non prevede infatti alcun termine, in quanto anche l’omicidio stradale è reato procedibile d’ufficio; ne consegue che la querela può esser fatta senza limiti di tempo. Solitamente comunque, in caso di omicidio stradale, saranno le autorità competenti, ovvero poliziotti o carabinieri, a far partire l’iter delle indagini penali, attraverso la segnalazione della notizia di reato all’ufficio del PM in tribunale. Pertanto i familiari della vittima o delle vittime non dovranno attivarsi con una autonoma denuncia.

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