Reato violazione di domicilio: quando si configura e gli elementi concreti

Pubblicato il 18 Novembre 2019 alle 16:34 Autore: Claudio Garau

Reato violazione di domicilio: di che si tratta, com’è inquadrato dalla legge penale? Quali sono gli elementi che lo configurano?

reato di violazione di domicilio
Reato violazione di domicilio: quando si configura e gli elementi concreti

Vediamo di seguito che cos’è il reato violazione di domicilio e quali sono le circostanze in cui tale illecito penale scatta. È significativo parlarne dato che non sono infrequenti le notizie locali di cronaca, in cui il reato in esame è commesso insieme ad altri, come quello di violenza privata o resistenza a pubblico ufficiale. Ecco cos’è utile sapere in proposito.

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Reato violazione di domicilio: quando ricorre? quale bene è violato?

Il reato violazione di domicilio – disciplinato dall’art. 614 del Codice Penale – scatta nelle circostanze in cui è violata la libertà del domicilio, ovvero la tranquillità e sicurezza di luoghi oggetto di proprietà privata e in cui quotidianamente si svolge la vita domestica e familiare delle persone. La legge penale punisce l’autore del reato violazione di domicilio con una pena di tipo detentivo, sulla base della querela della persona offesa. Soltanto in caso di presenza di almeno un’aggravante (ad es. lucchetto forzato), la procedibilità può essere d’ufficio.

In pratica, la condotta incriminata è quella di colui che si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, o vi si introduce o trattiene clandestinamente o con l’inganno.

Come ben inquadrato dalla giurisprudenza della Cassazione, la condotta del reato è pertanto integrata da colui che varca o oltrepassa la soglia dell’abitazione o anche di luoghi equiparati ad essa, come le pertinenze (box e cantine, per esempio); oppure vi permane contro la volontà del titolare del diritto di escluderlo dall’accesso, ovvero fondamentalmente proprietario o inquilino dell’immobile. Come ben specificato dalle sentenze via via pubblicate sul tema, il dissenso del titolare non deve essere per forza esplicito, ma può anche desumersi da una situazione di fatto o da un suo comportamento concludente.

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In ogni caso, va rimarcato che – nell’ambito del reato violazione di domicilio – le nozioni di domicilio, abitazione e luogo di privata dimora vanno interpretate in senso ampio, onde includere il maggior numero di condotte effettivamente lesive della libertà della propria vita privata. Pertanto, per luogo di privata dimora, s’intende qualsiasi luogo designato a qualche attività privata, non per forza domestica: ovvero, ad esempio, uno studio professionale o i locali di un’azienda.

Concludendo, il reato violazione di domicilio ricorre anche in caso di discontinuità dell’occupazione degli aventi titolo o in caso di assenza dei legittimi occupanti.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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