Indennità di accompagnamento con vizi di forma, quando va riconosciuta

Pubblicato il 19 Novembre 2019 alle 13:00 Autore: Guglielmo Sano

Indennità di accompagnamento: non può essere negata agli invalidi al 100% neanche nel caso in cui sussistano dei vizi di forma nella domanda

Anziano in sedia a rotelle
Indennità di accompagnamento con vizi di forma, quando va riconosciuta

Una nuova ordinanza della Cassazione interviene in materia di indennità di accompagnamento: non può essere negata agli invalidi al 100% neanche nel caso in cui sussistano dei vizi di forma nella domanda.

Indennità di accompagnamento: la nuova ordinanza della Cassazione

Nello specifico, la Cassazione si è pronunciata sul caso di una signora di Crotone che si è vista rifiutare il beneficio dall’Inps perché aveva presentato un certificato medico compilato in modo errato. In sostanza, il medico aveva omesso che la succitata signora non era autonoma nello svolgimento delle normali azioni quotidiane.

Dunque, con la sentenza numero 29786, i giudici hanno dato torto all’ente aprendo la strada a un’interpretazione della normativa che privilegi l’effettiva esistenza dei requisiti necessari a ottenere l’invalidità di accompagnamento, cioè la sussistenza di una situazione di totale inabilità, piuttosto che la corretta compilazione della domanda.

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Indennità di accompagnamento: sostanza più importante della forma

D’altra parte, i giudici non hanno fatto altro che confermare quanto precedentemente disposto dalla decisione 14412/2019: in essa si fissava la precedenza della sostanza sulla forma, in pratica, se nella domanda si individua il beneficio della richiesta e la procedura di invio e ricezione della stessa si svolge senza intoppi, non sono da tenere in considerazione eventuali vizi di forma.

Infatti, nella stessa decisione, gli alti giudici scrivevano: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare i requisiti della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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