Limite uso contanti 2020: 15 mila euro per stranieri, come funziona

Pubblicato il 19 Novembre 2019 alle 20:49 Autore: Giuseppe Spadaro

Limite uso contanti 2020: il Governo ha previsto una diminuzione graduale della soglia utilizzabile di soldi ma vediamo le regole per chi non è italiano.

Limite uso contanti 2020: 15 mila euro per stranieri, come funziona

Limite uso contanti 2020 – Tra le tante novità in arrivo c’è la riduzione del tetto massimo utilizzabile come soldi contanti per i pagamenti. La misura è stata introdotta dal Governo Conte II nel quadro di una più ampia azione di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.

Limite uso contanti 2020 graduale sino al 2022

Attualmente la soglia prevista è pari a 2.999,99 euro. La riduzione della soglia sarà graduale. Il limite diminuirà sino alla cifra di 1.999,99 euro, a partire dal 1° luglio 2020. Mentre dal 1° gennaio 2022 entrerà a regime la nuova soglia: 999,99 euro. La misura è stata anche oggetto di un sondaggio condotto da Euromedia di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Le regole per gli stranieri

Sono diverse le regole in vigore per gli stranieri. La normativa rimanda all’articolo 3 del decreto legge del 2 marzo 2012 n. 16. Il testo recita che “per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro”.

La stessa normativa specifica che ciò può avvenire “a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonche’ apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano ne’ cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato; b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione.

In più i “cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica” Infine “nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare”.

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L'autore: Giuseppe Spadaro

Direttore Responsabile di Termometro Politico. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti (Tessera n. 149305) Nato a Barletta, mi sono laureato in Comunicazione Politica e Sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Da sempre interessato ai temi sociali e politici ho trasformato la mia passione per la scrittura (e la lettura) nel mio mestiere che coltivo insieme all'amore per il mare e alla musica.
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