Agenzia delle entrate: avviso indirizzo di residenza è valido?
Gli avvisi inviati dalla Agenzia delle Entrate notificati presso l’indirizzo di residenza e non al domicilio fiscale sono ugualmente validi?
L’Agenzia delle Entrate invia un avviso o una notifica presso l’indirizzo di residenza di un contribuente e non all’indirizzo del domicilio fiscale dello stesso. L’avviso o la notifica della cartella esattoriale, in questo caso, è ugualmente valida? Oppure è presente un vizio di forma in grado di annullare tutto il procedimento avviato mettendone in dubbio la regolarità? Proviamo a rispondere.
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Agenzia delle Entrate: residenza e domicilio fiscale, le differenze
Sintetizzando, si può tranquillamente affermare che la residenza fiscale è il luogo in cui la persona vive, ovvero ha la sua dimora abituale. Il domicilio fiscale, invece, è un luogo che rappresenta la principale sede dei suoi affari e della sua attività professionale, è stabilito dalla persona stessa ed è anche il luogo dove ricevere le notifiche relative a tutti gli avvisi e alle comunicazioni ufficiali inviate dall’Agenzia delle Entrate. Proprio da questa differenza prende sempre più forma l’interrogativo con cui abbiamo aperto questo articolo: una comunicazione ufficiale inviata dall’AdE all’indirizzo di residenza è valido lo stesso? La questione è stata oggetto della sentenza n. 5838/19 della Commissione tributaria regionale del Lazio: vediamo l’esito.
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Agenzia delle Entrate: comunicazioni al domicilio fiscale, la sentenza
Come abbiamo anticipato, il domicilio fiscale è utile per individuare il luogo dove ricevere le notifiche degli atti tributari, nonché fissare l’ufficio delle imposte territorialmente competente. Pertanto, come ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio, tutti gli atti tributari dovrebbero sempre essere notificati presso il domicilio fiscale, dunque non all’indirizzo di residenza. E ciò significa che se l’avviso o la comunicazione non viene consegnata a questo indirizzo la stessa risulta nulla a patto che non sia stata consegnata a mano o fisicamente. A ragione di ciò vale la pena citare anche il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi. Qui, all’articolo 60, si legge quanto segue: “Salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”. Inoltre, “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano”.
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