Inadempimento contrattuale: che cos’è e come può difendersi il creditore?
Inadempimento contrattuale: di che si tratta secondo la legge e la rilevanza della colpa del debitore. Come può tutelarsi il creditore?
Il contratto è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 1321 del Codice Civile, mirato a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, stabilito con accordo delle parti del contratto, ovvero i cosiddetti “contraenti”. Però non sempre le cose vanno come pattuito nel testo del contratto e può ben verificarsi che la prestazione oggetto del contratto (ad esempio pagare la quota del canone di affitto) non sia eseguita secondo le modalità concordate. Scatta allora, per il creditore, la possibilità di effettuare la citazione in giudizio per inadempimento contrattuale. Vediamo di seguito quali sono i tratti essenziali dell’argomento e perché è utile essere informati sul punto.
Inadempimento contrattuale: quando?
Il contratto, per legge, non è soltanto un modo di acquisto di diritti reali (ad es. il contratto di usufrutto), bensì anche una fonte di obbligazioni a carico di una o più parti del contratto stesso (in quest’ultimo caso si tratta di contratto a prestazioni corrispettive). In particolare, in caso di previsione di obbligazioni, può scattare l’inadempimento contrattuale, laddove tali obbligazioni non siano rispettate ed adempiute entro la date e con le modalità stabilite.
La legge si riferisce ad un ampio ventaglio di possibili obbligazioni, ovvero quelle di fare (ad es. eseguire la manutenzione di un giardino privato), di non fare (ad es. costruire una certa opera edilizia in un dato luogo) e di dare (ad es. la consegna di una somma di denaro in pagamento).
L’inadempimento contrattuale può configurarsi totale, laddove la prestazione oggetto di obbligo, non sia stata neanche presa in considerazione dall’obbligato; oppure può essere parziale, in quei casi in cui la prestazione è stata svolta solo in parte e comunque non in modo corrispondente a quanto richiesto in origine. In quest’ultima ipotesi, nel diritto civile si parla propriamente di “inesatto adempimento”, valutabile secondo diversi criteri oggettivi, quali ad esempio il criterio quantitativo (è pagata una rata in misura minore rispetto a quella concordata) oppure quello cronologico (ad es. la merce è consegnata due mesi dopo la scadenza del termine concordato).
In materia di inadempimento contrattuale, è determinante l’elemento della colpa, di cui all’art. 1218 del Codice Civile che regola la responsabilità del debitore, ovvero del soggetto tenuto all’esecuzione di una data prestazione. Infatti, colui che non esegue in tutto o in parte la prestazione concordata, è tenuto a risarcire il danno, nel caso in cui non riesca a dimostrare che l’inadempimento contrattuale totale o parziale, sia dipeso da impossibilità per causa a non non imputabile.
In caso l’inadempimento sia imputabile, sarà auspicabile che il creditore lo citi in giudizio per violazione degli obblighi contrattuali, in quanto l’inadempimento è dovuto a colpa dell’altro contraente che, per mancanza di diligenza, non ha fatto quanto pattuito, dando luogo quindi ad un inadempimento contrattuale che sarebbe stato evitabile.
Invece, se si tratta di inadempimento contrattuale non imputabile, non è in gioco alcuna colpa del debitore, in quanto rilevano elementi di forza maggiore, esterni e imprevedibili, su cui il debitore non poteva e non può aver influenza. Si tratta ad esempio dei casi del terremoto che distrugge l’opera in corso di edificazione, oppure dei casi di rapina in negozio, che rendono di fatto impossibile la consegna della merce. In questi casi, ovviamente, il debitore – provando il contesto in cui si è venuto a trovare – non è tenuto ad alcun risarcimento danni verso il creditore.
Come può tutelarsi il creditore?
È chiaro che il creditore, di fronte ad un comportamento caratterizzato da colpa e mancanza di diligenza da parte del debitore, è ben tutelato dalla legge. Tanto che può far valere le sue legittime pretese con una citazione per inadempimento contrattuale. Essa può assumere tre possibile modalità:
- azione di esatto adempimento (il creditore può citare in giudizio il debitore per domandare l’adempimento “forzato” dell’obbligazione civile pattuita, laddove sia ancora possibile).
- azione di risoluzione del contratto originario, con conseguente perdita degli effetti per i contraenti (si tratta della richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale, laddove il creditore non ha abbia più alcun interesse all’esecuzione della prestazione). Solitamente la risoluzione viene disposta dal giudice per il mero inadempimento “grave” della prestazione.
- è possibile ovviamente anche la strada della richiesta di risarcimento danni, in via assolutamente indipendente dagli altri due rimedi. Tale domanda potrà aver successo, laddove in giudizio emerga la colpa (grave o lieve) del debitore, ovvero la sua responsabilità contrattuale.
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