Bollo virtuale 2020: scadenza imposta e compilazione. Come si fa
Bollo virtuale: viene introdotta una specifica procedura di comunicazione in caso di versamento errato o ritardato dell’imposta dovuta
Bollo virtuale: arrivano novità con il decreto fiscale collegato alla prossima manovra; viene introdotta una specifica procedura di comunicazione in caso di versamento errato o ritardato dell’imposta dovuta.
Bollo virtuale fattura elettronica 2019: importo e come si paga
Risale al mese di aprile 2019, la predisposizione di una web app da parte dell’Agenzia delle Entrate – reperibile nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito dell’ente – che permette di calcolare e quindi effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio. La stessa web app, tra l’altro, per le fatture elettroniche inviate sempre tramite Sistema di Interscambio nel trimestre di riferimento, consente di visualizzare il numero dei documenti per cui è necessario assolvere al versamento dell’imposta di bollo e, quindi, di conoscere l’importo dovuto nel complesso.
Cosa cambia con il decreto fiscale?
Ora, l’articolo 17 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) collegato alla prossima manovra introduce una novità per quanto riguarda il cosiddetto bollo virtuale. In pratica, sarà prevista una procedura di comunicazione tra Fisco e contribuente volta a quantificare quanto dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Dunque, a seguito della procedura, l’AdE comunicherà al contribuente la somma da versare per regolarizzare la propria posizione rispetto all’imposta dovuta considerando anche sanzioni e interessi.
Bollo virtuale 2020: scadenza imposta e compilazione. Come si fa
Le sanzioni per pagamenti ritardati o omessi
Una volta attivata la procedura di comunicazione tra Fisco e contribuente per la definizione della somma dovuta per ritardato, omesso o insufficiente versamento del bollo virtuale, la sanzione applicata sarà pari al 10% dell’importo non versato. Gli interessi, invece, saranno calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello della comunicazione. Ricevuta quest’ultima si hanno trenta giorni al massimo per versare quanto dovuto, altrimenti la propria posizione sarà iscritta a titolo definitivo. Tali disposizioni diventeranno operative per le e-fatture a partire dal primo gennaio 2020.
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