Con la circolare n. 141 del 19 novembre 2019 l’Inps ha illustrato le principali novità normative e le prime istruzioni legate all’ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata Inps, a seguito del Dl n. 101/2019, convertito in Legge n. 128/2019.
Gestione separata Inps: cosa dice l’art. 2-bis del Dl n. 101/2019
L’articolo 1 del Decreto Legge n. 101/2019 ha modificato il Decreto legislativo n. 181/2015 inserendo l’articolo 2-bis, che ha come oggetto l’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata. Al 1° comma si legge quanto segue: “Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, […] sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile”.
A questo si aggiunge il 2° comma, che recita testualmente: “Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Conseguentemente è aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia”.
Chi è interessato
Pertanto la tutela previdenziale interessa tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. Le modifiche riguardano tutte le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata con aliquota contributiva piena.
Quando entra in vigore la normativa
La normativa è entrata in vigore dal 5 settembre 2019. L’Inps specifica che gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente, anche se ancora in corso alla data del 5 settembre 2019, ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.
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Gestione separata Inps malattia e ricovero: il requisito contributivo
Le modifiche riguardano anche il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele, ma non quello relativo al reddito che viene confermato. Per ciò che concerne il requisito contributivo, prima fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera sono assegnate se viene riconosciuto nei 12 mesi precedenti l’evento almeno 1 mese di contribuzione nella gestione separata: ciò a decorrere dal 5 settembre 2019. Inoltre il riconoscimento avviene se nell’anno solare che precede quello in cui si è verificato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata non risulti superiore al 70% del massimale contributivo.
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Gestione separata Inps: la misura delle prestazioni, gli importi
Nel capitolo 5 della circolare l’Inps si sofferma sulla misura delle prestazioni.
- Degenza ospedaliera: la misura di questa indennità è aumentata del 100%. Di conseguenza sono state ricalcolate le percentuali da applicare, in base alla contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero, sull’importo che risulta dalla divisione del massimale contributivo per 365. Per le degenze iniziate a partire dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde a 44,95 euro per ogni giornata indennizzabile nell’eventualità di accrediti contributivi da 1 a 5 mesi; a 67,43 euro per accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; a 89,90 euro in caso di accrediti contributivi da 9 mesi a 1 anno.
- Indennità di malattia (art. 1, comma 788, Legge n. 296/2006): la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Perciò, anche l’indennità di malattia viene raddoppiata e sono state ricalcolate le percentuali da applicare in base alla contribuzione attribuita nei mesi precedenti l’evento. L’indennità giornaliera corrisponde a 22,48 euro nel caso di accredito contributivo da 1 a 4 mesi; a 33,71 euro in caso di accredito contributivo da 5 a 8 mensilità; infine a 44,95 euro nell’eventualità di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
- Indennità di malattia (art. 8, comma 10, Legge n. 81/2017): per periodi di malattia conseguente a trattamenti terapeutici di malattia oncologiche o gravi patologie cronico-degenerativa a cui consegue una inabilità lavorativa temporanea del 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera.
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