Sul piano della progressiva digitalizzazione dei servizi ed iter amministrativi, nonché di atti aventi rilievo per la legge, si inserisce il recente intervento compiuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ovvero l’AgID. Con esso, sono state emanate vere e proprie regole tecniche o linee guida mirate a definire la sottoscrizione elettronica di documenti e a conferire, in modo ufficiale, valore legale alla scrittura privata informatica. Vediamo più da vicino di che si tratta.
Scrittura privata informatica: il fondamento normativo e le novità
Anzitutto, chiariamo che l’intervento suddetto è frutto di un progressivo cammino di modernizzazione, fondato sull’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale, ovvero il d. lgs. n. 82 del 2005. In questo periodo, dal 20 novembre fino al 20 dicembre, è attiva la consultazione pubblica del documento emanato dall’AgID: a seguito di tale lasso di tempo, le regole in oggetto diverranno vigenti a tutti gli effetti e identificheranno le condizioni di validità della scrittura privata informatica, ovvero contenuta in apparecchiature elettroniche come pc e tablet. Ma in sostanza cosa contiene questo provvedimento?
Esso include tutte le regole tecniche, anche di una certa complessità, ideate affinché la redazione e sottoscrizione di documenti informatici sia svolta rispettando standard di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in modo manifesto e inequivoco, sia garantita la sua riconducibilità all’autore. Ad esempio, è sancito che la scrittura privata informatica va contenuta in un file formato .pdf e che l’utente rispetti l’iter di sottoscrizione, attraverso l’utilizzo di credenziali ad hoc, protette da un apposito sistema di crittografia.
Le novità tecnologiche di cui stiamo parlando, sono appunto mirate a dare sicurezza ed affidabilità ad un documento come la scrittura privata informatica, il quale – munito del valore legale – potrà eventualmente essere sfruttato in processo come elemento di prova, al pari di qualsiasi altra scrittura privata riconosciuta o equivalente. In altre parole, l’avvocato potrà servirsi della prova contenuta non in un foglio di carta, bensì in un file salvato su pc.
Le ragioni di questa svolta
L’AgID ha potuto emanare queste regole tecniche o linee guida, come detto, sulla base dell’art. 20 Codice Amministrazione Digitale, il quale di fatto ammette che un file informatico possa acquisire potenzialmente valore legale. L’art. 20 del CAD, infatti, afferma che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia definita dall’articolo 2702 del Codice civile (“Efficacia della scrittura privata“), laddove è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, in ogni caso, è redatto, con identificazione informatica del suo autore, e con un iter avente i requisiti fissati dall’AgID. Si tratta appunto delle regole tecniche viste finora.
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Il valore di prova del documento informatico
In particolare, l’art. 2702 attiene alla validità legale della scrittura privata e dispone che essa fa piena prova, fino a querela di falso, dell’origine delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Ed ora, con le regole tecniche AgID, tali disposizioni valgono anche per le scritture private informatiche.
È pertanto chiara la rilevanza di questa svolta, dato che con una valida scrittura privata – anche informatica – è possibile vincere una causa o essere sconfitti. La rilevanza è quindi la stessa che tradizionalmente è stata riconosciuta ad un tipico atto notarile prodotto in corso di causa.
Concludendo, i destinatari di queste regole tecniche vincolanti sono i fornitori di servizi e i gestori di identità digitali, di cui debbono obbligatoriamente rispettare gli standard, in quanto tenuti a realizzare quanto disposto dall’accennato articolo 20; e ovviamente anche gli utenti, essendo i materiali fruitori del servizio, saranno destinatari di tali regole.
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