Con il messaggio n. 4430 del 27 novembre 2019, l’Inps ha fornito chiarimenti e informazioni sul cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo ed in particolare sulla dichiarazione reddituale. Abbiamo già parlato in questo articolo del modello Red e dei termini di presentazione all’Inps. Di seguito andremo ad approfondire il contenuto del messaggio integrale.
Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione reddituale, la scadenza
Come stabilito dall’articolo 10 del Dlgs n. 503/1992, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, si decreta che i titolari di pensione siano tenuti a presentare all’ente che eroga la pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro la stessa scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi ai fini Irpef riferiti allo stesso anno. I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2018, e per i quali vige il divieto di cumulo parziale con i redditi da lavoro autonomo, per l’anno sopraccitato sono obbligati a presentare la dichiarazione riferita ai redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2018 entro lunedì 2 dicembre 2019.
Soggetti esclusi dall’adempimento
Chi è esente dall’adempimento? Andiamo a elencare i soggetti per cui non vige il succitato obbligo:
- Titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- Titolari di pensione di vecchiaia;
- Titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- Titolari di pensione di anzianità e trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- Titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nonché delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Cumulo pensione e lavoro autonomo: quali redditi vanno dichiarati
Tutti i pensionati che non si trovano nelle condizioni sopra richiamate, sono invece tenuti a presentare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2018 entro il 2 dicembre 2019. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa, infine, deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
Come presentare la dichiarazione
Per presentare la dichiarazione sarà necessario accedere al portale Inps tramite le proprie credenziali, quindi dal menu Tutti i Servizi opzionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato e infine scegliere la Campagna di riferimento, che in questo caso sarà il 2019, per la dichiarazione dei redditi 2018.
In alternativa sarà possibile chiamare il Contact Center Multicanale, che però al momento risulta temporaneamente indisponibile.
Le sanzioni previste
Chi non adempie alla procedura va incontro a una sanzione che prevede il versamento all’ente pensionistico di una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno di riferimento. La somma sarà prelevata dall’Ente stesso sulle rate di pensione dovute.
Cumulo pensione e lavoro autonomo: la dichiarazione a preventivo per il 2019
Da non dimenticare anche la dichiarazione a preventivo per l’anno 2019. Come si legge nel messaggio, “le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno”.
Per questo motivo gli interessati potranno rilasciare all’Ente previdenziale apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate in base alla dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. I pensionati interessati che svolgono lavoro autonomo quest’anno dovranno quindi comunicare il reddito conseguibile previsto nel 2019. “Le trattenute che verranno operate sulla pensione a preventivo saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2019, resa a consuntivo nell’anno 2020”.
Il messaggio Inps n. 4430/2019 in pdf
Per leggere il messaggio Inps n. 4430 del 27 novembre 2019 nella sua versione integrale, vi invitiamo a cliccare su questa pagina.
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