Dimissioni telematiche: chi deve farle, cosa sono e a che servono
Dimissioni telematiche: che cosa sono, queli regole ci sono e chi sono i destinatari di esse. Quali sono le specifiche finalità?
Differenti possono essere le ragioni che portano alla scelta di abbandonare il posto di lavoro: ad esempio, una nuova offerta più interessante da parte di altra azienda, la decisione di emigrare in qualche paese straniero oppure ancora un ambiente di lavoro troppo stressante e non più ritenuto sopportabile. Vediamo allora cosa prevede oggi la legge in relazione alle cosiddette dimissioni telematiche, cosa sono, chi le fa e qual è la finalità.
Dimissioni telematiche: il contesto di riferimento e cosa sono
Preliminarmente, va rimarcato che qualsiasi lavoratore alle dipendenze può decidere, di sua spontanea volontà di abbandonare il posto, senza pertanto poter essere obbligato o costretto a restare. Per andarsene dovrà attivare l’iter di dimissioni che, per talune tipologie di lavoratori, avviene oggi in maniera telematica, ovvero online.
Rileva, in quest’ambito, l’art. 2118 c.c., inerente il diritto di recesso dal contratto a tempo indeterminato, che per il datore di lavoro prende il nome di licenziamento, mentre per il lavoratore assume i connotati delle dimissioni. Per legge, il dipendente può dimettersi e sciogliere il vincolo contrattuale con il datore di lavoro, senza alcun dovere di motivazione, anzi dovendo solo segnalare il cosiddetto preavviso (o conferendo l’indennità sostitutiva), indicato nel CCNL applicato al rapporto di lavoro. Tuttavia, il preavviso non è obbligatorio laddove sia stata una giusta causa a produrre la scelta di andarsene (ad esempio mancato versamento dello stipendio per più mesi).
Fino a qualche tempo fa, il legislatore non aveva previsto alcunché di specifico circa le modalità con cui effettuare valide dimissioni: era sufficiente una semplice comunicazione scritta o eventualmente una mail. Tuttavia, tale libertà nelle forme delle dimissioni aveva portato a comportamenti non opportuni da parte dei datori di lavoro (come ad esempio i tanti casi di cosiddette “dimissioni in bianco”). Pertanto, è stato varato il d. lgs. n. 151 del 2015 (“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183“), nello specifico intento di reprimere eventuali gesti fraudolenti e raggiri dell’azienda nei confronti del lavoratore. Insomma sul piano delle finalità, le dimissioni telematiche non costituiscono un ulteriore passaggio burocratico ma anzi sono uno strumento di tutela per il dipendente, ora veramente alla pari con il datore ed in grado di evitare trappole, quando si tratta di dimissioni.
Dimissioni telematiche: come si fanno?
Il suddetto decreto ha pertanto introdotto una specifica procedura online per le dimissioni volontarie, che garantisce la posizione del lavoratore ed assicura che sia veramente lui il soggetto che ha l’ultima parola in merito alla scelta dell’abbandono del posto di lavoro. Insomma, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà attuata tramite il collegamento al sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui sarà necessario seguire tutti gli step dell’iter per comunicare validamente le proprie dimissioni telematiche.
Successivamente al decreto in oggetto, sono stati emanati ulteriori linee guida circa la corretta compilazione del modulo online, standard e regole tecniche da seguire, anche con riferimento alle comunicazione al datore di lavoro e all’Ispettorato del lavoro competente. La normativa oggi vigente ricorda, inoltre, che le dimissioni svolte al di fuori del metodo informatico, sono da intendersi come inefficaci, ovvero improduttivi di effetti giuridici.
Chi sono i destinatari
Oggi le dimissioni telematiche riguardano la generalità dei lavoratori dipendenti che intendano interrompere volontariamente il rapporto di lavoro, tramite recesso. Tuttavia, la legge vigente esclude dall’iter taluni lavoratori:
- i lavoratori che debbono convalidare le dimissioni volontarie presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
- i dipendenti pubblici
- colf, badanti e tutti coloro che esercitano lavori di ambito domestico
- e coloro che hanno ottenuto risoluzione, dopo una conciliazione stragiudiziale.
L’interessato – per poter svolgere l’iter di dimissioni telematiche – potrà servirsi del supporto di un soggetto intermediario come un sindacato, un consulente del lavoro o un patronato, oppure potrà agire in autonomia. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, dovrà essere dotato di un codice di identificazione digitale, ovvero il Pin dispositivo Inps (un codice personale per i servizi informatici Inps) oppure lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), vale a dire un codice che identifica l’utente nelle sue attività online in rapporto con la PA.
La possibilità di revoca delle dimissioni
La legge – come detto – tutela il lavoratore, facendo sì che sia realmente lui il soggetto che vuole dimettersi, senza alcuna pressione o condizionamento del datore di lavoro. Pertanto, è ammessa anche la possibilità di revoca delle dimissioni telematiche, entro 7 giorni dalla comunicazione delle stesse. Tale revoca potrà essere fatta valere anch’essa per via telematica.
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