Concorsi pubblici: accesso agli atti, stop dal Garante della Privacy
Concorsi pubblici ed accesso agli atti: arriva lo stop del Garante della privacy. Su quali ragioni è fondato? Qual è la sola eccezione ammessa?
Novità in tema di concorsi pubblici. Infatti, qualche giorno fa è stata emessa una decisione del Garante della privacy, con la quale in pratica viene impedito l’accesso da parte di terzi, ovvero l’accesso generalizzato da parte della collettività agli atti rilevanti per i concorsi pubblici. Vediamo di seguito più nel dettaglio di che si tratta.
Concorsi pubblici, la vicenda: stop alla libera consultazione degli atti
Si tratta di un vero e proprio stop alla consultazione di atti come CV o elaborati scritti e verbali di correzione del concorso: le decisione del Garante è, in sostanza, una conferma delle linee già adottate in merito da parte dell‘Università degli Studi di Firenze, alla quale – interpellato – ha fornito un parere di indubbia rilevanza per il futuro. Insomma è da rimarcare che, allo stato attuale, è vietato fare accesso ai suddetti documenti scritti. Altrimenti ciò potrebbe costituire fonte di nocumento e pregiudizio per tutto ciò che attiene ai dati personali e lavorativi, di studio, di formazione dei partecipanti ai concorsi pubblici. In verità, l’Autorità per la protezione dei dati si è semplicemente attenuta alle indicazioni già date in passato dall’Autorità nazionale anticorruzione, ovvero un ente amministrativo indipendente con competenze – anch’esso – in materia di accesso civico agli atti.
Il perché dello stop
Se è vero che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico sono, appunto, pubblici e pertanto sono oggetto di libera consultazione dei terzi, è altrettanto vero che talvolta tali atti vanno protetti e garantiti da ingerenze esterne; e ciò specialmente laddove tale accesso comporti un qualche possibile rischio per gli interessati, ovvero i partecipanti ai concorsi pubblici. In altre parole – secondo la tesi del Garante dei dati personali – il diritto alla privacy ed alla riservatezza delle informazioni deve prevalere sempre e comunque sul diritto alla libera consultazione (anche parziale) di CV, elaborati e verbali di correzione.
Ciò vale soprattutto se si pensa che nei CV sono contenuti solitamente anche dettagli assolutamente privati come quelli che indicano l’appartenenza ad enti o associazioni, le quali possono far trasparire anche gli orientamenti politici o religiosi. Insomma informazioni che potrebbero anche essere usate, in qualche modo, ai danni dei partecipanti. Inoltre, venire a conoscenza degli elaborati scritti potrebbe ricondurre, a posteriori, all’identità di questo o quel candidato, con evidente lesione del diritto alla privacy.
L’eccezione nella legge sul procedimento amministrativo
Tuttavia – secondo la tesi del Garante della privacy – c’è un caso in cui l’accesso può potenzialmente essere consentito. Infatti, l’interessato alla consultazione dei dati relativi ai concorsi pubblici, ha comunque facoltà di domandare l’accesso alla documentazione protetta, in virtù della nota legge n. 241 del 1990, ovvero la legge sul procedimento amministrativo. Ma – al fine di poter leggere quanto richiesto – dovrà provare, ai sensi dell’art. 22 della legge in oggetto, la sussistenza di “un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso“.
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