Domande telematiche TFR e anticipazione fondo: la circolare Inps
Con il messaggio n. 4470 del 29 novembre 2019 l’Inps ha fornito informazioni sulle domande telematiche Tfr e sull’anticipazione del fondo. La circolare.
Con il messaggio n. 4470 del 29 novembre 2019, l’Inps ha fornito indicazioni importanti sulle prestazioni di capitale a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici e sul rilascio del nuovo servizio di invio delle domande telematiche, concludendo con un riepilogo di aggiornamento delle disposizioni in materia di anticipazione del Tfr.
Domande telematiche Tfr: rilasciato nuovo servizio di invio
L’Inps informa che sul portale istituzionale è stata pubblicata la nuova domanda di prestazioni di capitale – Tfr e relative anticipazioni – a carico del Fondo Esattoriali. Per accedere al servizio sarà sufficiente recarsi sul sito dell’Inps, quindi selezionare Servizi TFR Esattoriali da Tutti i Servizi. L’assicurato potrà accedervi direttamente tramite codice PIN dispositivo o identità digitale SPID o Carta Nazionale dei Servizi, oppure tramite enti di patronato.
Nella Home dei Servizi TFR sono a disposizione degli utenti il regolamento delle anticipazioni attualmente in vigore, nonché il manuale tecnico e l’elenco dei modelli da allegare. Nel nuovo servizio TFR Esattoriali sono state poi introdotte alcune novità relative alla gestione della documentazione, all’acquisizione e alla consultazione della documentazione già inserita. La domanda è stata aggiornata integrando le autocertificazioni e presentando l’elenco della documentazione necessaria. Inoltre è stata introdotta una nuova funzione per la gestione della documentazione integrativa, con la quale il richiedente o il Patronato potranno visualizzare le richieste di documentazione inviate dagli operatori Inps in fase di istruttoria e trasmettere i documenti richiesti. La domanda potrà essere salvata e consultata in ogni momento durante la compilazione. Dopo l’invio, la domanda sarà acquisita e una copia protocollata sarà inoltrata all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.
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Disciplina unioni civili e liquidazione prestazioni di capitale a carico del Fondo Esattoriali
Come stabilito dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, l’unione civile è il legame affettivo reciproco tra due persone dello stesso sesso, maggiorenni, che si formalizza tramite dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di Stato civile e in presenza di due testimoni. Relativamente al Tfr, la legge prevede che “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile”. Allo scopo di garantire la “tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti […] si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Ciò significa che le prestazioni di capitale con riferimento alla Legge n. 377/1958 (art. 2 comma 2) sono da corrispondere anche alla parte superstite dell’unione civile. Per ciò che concerne le anticipazioni, quella per le spese sanitarie può essere richiesta anche per sostenere spese per terapie o interventi straordinari che riguardano la parte dell’unione civile. Per quanto riguarda la richiesta di anticipo del Tfr per acquisto della prima casa, “è necessario che l’altra parte dell’unione civile non sia proprietaria o comproprietaria di altro alloggio ubicato nel comune di residenza o di lavoro che, nella quota di proprietà, risulti idoneo alle esigenze familiari”.
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Anticipo Tfr per congedo parentale: i chiarimenti Inps
Infine l’Inps fornisce chiarimenti importanti anche legati all’istruttoria delle domande di anticipo Tfr per la fruizione del congedo parentale. Il riferimento normativo è il regolamento del Fondo, in particolar l’articolo 7-bis, che permette la richiesta di anticipo del Tfr da parte del lavoratore per la fruizione dei congedi parentali. Nell’eventualità di fruizione contemporanea da parte dei genitori, l’anticipazione può essere richiesta da entrambi. Al comma 2 del succitato articolo si legge che l’aver ottenuto il beneficio dell’anticipazione del Tfr per la fruizione del congedo parentale, consente comunque la possibilità di presentare un’ulteriore richiesta di anticipazione nei seguenti casi:
- Acquisto prima casa o spese sanitarie;
- Fruizione di successivi congedi parentali;
- Fruizione di congedi per formazione e formazione continua.
In ogni caso l’importo complessivo delle anticipazioni non può superare il 70% del Tfr maturato al momento della prima richiesta. Il datore di lavoro deve corrispondere l’anticipazione congiuntamente alla retribuzione di riferimento del mese che precede la data di inizio del congedo; l’erogazione anticipata può avvenire anche per gli iscritti al Fondo Esattoriali, a patto che la domanda sia presentata in tempo utile per la definizione. La domanda potrà essere presentata anche durante il periodo di fruizione del congedo e al termine dello stesso, a condizione che sia fatto entro 180 giorni, conclude il messaggio.
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