Limite grammi droga: multe, sanzioni e quanti grammi sono consentiti
Limite grammi droga: quali sono le soglie massime, superate le quali, scatta il reato? quali sanzioni sono previste dalla legge?
Cerchiamo di capire che cosa dice la legge vigente in merito al limite grammi droga, ovvero quale deve essere il quantitativo massimo da detenere, superato il quale, scatta la sanzione. Tale argomento merita menzione, visti i diffusissimi casi di cronaca, collegati ai fenomeni della detenzione, uso e spaccio di sostanze stupefacenti.
Limite grammi droga: il contesto di riferimento
Anzitutto chiariamo un aspetto fondamentale: in Italia non costituisce reato – e non è punibile – il mero utilizzo ed assunzione di sostanze stupefacenti; è illecito penale, sottoposto alle relative pene, invece, la cessione a terzi – ovvero lo spaccio di droga – anche gratuitamente. In sostanza, la legge sanziona penalmente lo spaccio di droga, ma non il consumo personale. La finalità di tale scelta del legislatore è ovviamente quella di impedire o quanto meno arginare il fenomeno della diffusione della droga a livello nazionale, un vero proprio allarme sociale. Ma come capire quando la detenzione è ad uso personale e quando invece è mirata allo spaccio?
Appunto, rileva il limite grammi droga. La legge penale ha infatti individuato un vero e proprio limite quantitativo, una soglia che se superata fa scattare il reato e la pena per lo spaccio. Vediamolo allora più da vicino.
La presunzione dello spaccio: le Tabelle ministeriali
La legge utilizza il meccanismo della “presunzione” per individuare le circostanze nelle quali la detenzione di droga è anche reato penale. Dato che non sempre la detenzione è sanzionabile (una persona è libera di assumere una droga per uso personale), la legge ha individuato le ipotesi punibili, presumendole in base alla quantità di droga posseduta. Rilevano allora le cosiddette Tabelle ministeriali in merito, emanate nel 2006. Sintetizzando, abbiamo il seguente schema, che definisce il limite grammi droga per tipologia:
- 750 mg di principio attivo per MDMA ovvero l’ecstasy;
- 500 mg di principio attivo nel caso di Amfetamina;
- 250 mg di principio attivo nel caso di eroina;
- 750 mg di principio attivo nel caso di cocaina;
- 0,150 mg di principio attivo nel caso di LSD;
- 500 mg di principio attivo nel caso di cannabis, marijuana, hashish.
Pertanto, chi è individuato, a seguito di controlli, con droga entro queste quantità, non può essere accusato – e condannato – per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto sono dosi che il legislatore presume destinate al lecito uso personale. Resta però che la presunzione in esame potrà essere ignorata laddove, in base alle circostanze concrete, la presunzione sia quella differente, legata invece alla cessione o spaccio. Tipico il caso di chi, pur sorpreso con poca droga in tasca, viene trovato in possesso degli strumenti caratteristici dei pusher, ovvero ad esempio il bilancino.
Le pene previste: il Testo Unico stupefacenti
Se il limite grammi droga viene superato, scatta il reato di spaccio di cui all’art. 73 del Testo Unico stupefacenti, ovvero il d.p.r. n. 309 del 1990. Tale articolo, in particolare, prevede punizioni potenzialmente molto dure nei confronti dei responsabili del reato di vendita di sostanze stupefacenti. Secondo il primo comma del suddetto articolo, infatti, la sanzione della reclusione oscilla tra i 6 e i 20 anni e le multe possono arrivare anche a 260.000 euro. Determinanti per l’irrogazione delle sanzioni massime, saranno ovviamente la specifica gravità e il dettaglio dei capi di imputazione contestati al pusher.
In conclusione, va però rimarcato che, proprio quest’anno, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza con un innegabile valore di precedente in materia. Infatti, secondo la Suprema Corte, è possibile in verità applicare la regola penalistica della non punibilità per particolare tenuità del fatto, se la quantità di cannabis detenuta, supera di molto poco la soglia dell’uso personale (500 mg). Saranno anche qui le circostanze concrete ad essere determinanti per essere scagionati, ovvero la non abitualità del comportamento e la minima rilevanza del pericolo e del danno.
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