Buoni fruttiferi postali: cos’è l’obbligo di consegna del foglio informativo
Cos’è il Foglio Informativo dei Buoni fruttiferi postali e quando vige l’obbligo di consegna? Andiamo a riepilogare alcune informazioni utili in merito.
In merito ai buoni fruttiferi postali si parla anche di Foglio Informativo, che altro non è che quel documento che per legge gli enti come banche e società finanziarie sono obbligare a elaborare e pubblicizzare per diffondere al meglio alla clientela tutte le caratteristiche nonché le condizioni economiche dello specifico prodotto oggetto del contratto tra l’ente e il sottoscrittore, in questo caso i buoni fruttiferi postali.
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Foglio informativo Buoni fruttiferi postali: cos’è
Stando al regolamento sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, “l’acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori è preceduto dalla consegna del foglio informativo al cliente”. Questo obbligo non vale per i contratti di finanziamento associati, anche in maniera congiunta, ai seguenti tipi di contratto:
- Di fornitura o di acquisto di beni o servizi non aventi natura finanziaria;
- Di assicurazione dei beni forniti o acquistati o posti a garanzia del finanziamento;
- Di assicurazione o di garanzia intesi ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito.
Sul sito della Banca d’Italia si legge che il foglio informativo contiene informazioni sull’intermediario, nonché sulle condizioni e le caratteristiche del servizio offerto, senza ovviamente dimenticare le condizioni economiche dell’offerta, che includono tassi, costi, eventuali penali e spese accessorie, e infine il prezzo totale del prodotto/servizio. Il contenuto del Foglio Informativo deve sempre restare aggiornato e coerente con il prodotto offerto.
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Buoni fruttiferi postali: obbligo consegna Foglio Informativo, il caso
Relativamente ai buoni fruttiferi postali il Foglio Informativo è stato oggetto di una decisione da parte del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, che ha trattato la violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo riferendosi all’operatività dell’eccezione di prescrizione per il rimborso dei buoni postali. Come scrive Paola Dassisti su Diritto Bancario, analizzando il caso in questione, “il Collegio dimostra come la tesi secondo cui la formulazione dell’eccezione di prescrizione non escluderebbe l’applicabilità dell’exceptio doli generalis risulti infondata” e che, in conclusione, “non si può ritenere che la omessa consegna del Foglio Informativo al sottoscrittore possa essere ascritta a titolo di dolo ai dipendenti dell’intermediario”. Restano poi le responsabilità da parte del sottoscrittore, che è tenuto comunque a informarsi sulle condizioni e sulla natura dell’investimento. Infatti, “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”.
Concludiamo affermando che il Foglio Informativo dei prodotti postali, e in particolare dei buoni fruttiferi postali, è ormai disponibile anche online. È sufficiente recarsi sulla pagina specifica del Buono di cui siamo titolari e selezionare l’apposita voce, oppure recarsi a questa pagina-indice della CDP che li elenca tutti.
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