Assegno divorzio: importo maggiore per chi rinuncia a studiare

Assegno divorzio di importo maggiore all’ex che rinuncia a studiare per badare alla prole: ecco la ragioni del principio sancito dalla Cassazione.

Assegno divorzio importo maggiore per chi rinuncia a studiare
Assegno divorzio: importo maggiore per chi rinuncia a studiare

Come al solito, quando si verte in materia di rottura del legame matrimoniale ed annesso divorzio, la giurisprudenza – specialmente quella della Cassazione – risulta determinante con il suo indirizzo ed i suoi orientamenti. In sostanza, le sentenze e provvedimenti in materia integrano il dettato generale della legge, traendo spunto dalle vicende concrete emerse in corso di causa. Vediamo allora qual è il punto della giurisprudenza nello specifico caso dell’assegno divorzio, versato all’ex-coniuge che rinuncia a studiare per fondati motivi. Come funziona in questi casi?

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Assegno divorzio all’ex e rinuncia agli studi: la vicenda

È stata la Suprema Corte – in un’ordinanza recente – a stabilire un principio molto interessante, in tema di quantificazione dell’assegno divorziale, laddove l’ex coniuge non riesca a completare gli studi universitari, perché costretta ad osservare gli stringenti obblighi di educazione, assistenza e cura della prole. In estrema sintesi, la Cassazione ha affermato che, nel calcolo dell’assegno divorzio con funziona assistenziale e perequativa, è necessario anche tener conto e valutare l’apporto e la partecipazione alla formazione del patrimonio comune da parte del destinatario.

Per quanto attiene alla vicenda concreta che ha determinato l’ordinanza in oggetto, si tratta del ricorso di una ex moglie – poi accolto – in cui è contestata l’assenza di esame e valutazione – da parte dei giudici di merito – della differente situazione economica della stessa rispetto all’ex marito, del differente tenore di vita e, soprattutto, della rinuncia agli studi universitari, per rispettare i doveri di genitore, occupandosi della figlia minore con lei convivente.

In sostanza, la Cassazione si richiama ad un suo precedente provvedimento delle Sezioni Unite, in cui era stato sancito – come sopra accennato – il carattere perequativo e assistenziale dell’assegno divorzio. Tale aspetto emerge con ancora maggior forza, in caso di ex moglie che deve badare alla prole, con un effettivo e determinante contributo alla conduzione familiare e al patrimonio comune, che non può essere ignorato in sede di quantificazione dell’assegno divorzio.

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La conseguente rideterminazione dell’importo assegno

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’ex moglie costretta ad interrompere anzitempo gli studi, ha poi rinviato la causa al giudice di merito, ovvero la Corte di Appello competente a svolgere finalmente il mancato accertamento, tramite comparazione di redditi e status economici dei due ex-coniugi.

Queste infatti le significative parole usate dalla Suprema Corte: “..il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comunenonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto“. Concludendo, al fine del corretto ed equilibrato calcolo dell’assegno divorzio, è necessario che il giudice tenga conto di tutte le possibili variabili concrete, e – tra esse – anche l’eventualità che l’ex coniuge non possa completare gli studi, per fondati motivi economici o comunque legati all’educazione, assistenza e cura della prole.

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