Partita Iva 2019: chiusura d’ufficio per soggetti inattivi. Quando scatta

Pubblicato il 6 Dicembre 2019 alle 11:08 Autore: Daniele Sforza

Novità in materia di partita Iva, con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ne prevede la chiusura per i soggetti inattivi. I dettagli.

Partita Iva 2019 chiusura d'ufficio
Partita Iva 2019: chiusura d’ufficio per soggetti inattivi. Quando scatta

Partita Iva in chiusura se c’è inattività da almeno 3 anni: è questo l’oggetto del provvedimento prot. 1415522 dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019, in virtù del comma 15-quinquies dell’articolo 35 del dpr n. 633/72. Quest’ultimo recita infatti come segue: “L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria”. Infine si rimanda all’apposito provvedimento che va a stabilire criteri e modalità di applicazione dell’intervento.

Partita Iva 2019: chiusura in caso di inattività, la procedura

Prima della chiusura della partita Iva ai soggetti interessati dal provvedimento sarà inviata apposita comunicazione preventiva tramite raccomandata A/R. Da quel momento in poi le partite Iva in procinto di chiusura avranno 60 giorni di tempo a disposizione per giustificare la propria inattività nei 3 anni precedenti presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, ma se le motivazioni non ci sono o risultano poco adeguate, si provvederà a chiudere la partita Iva e per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche il codice fiscale, a meno che non “emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto”. Saranno considerate inattive tutte quelle partite Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato dichiarazione Iva o dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo o d’impresa.

Chiusura partita Iva inattiva e divieto di compensazione

Come scrive ItaliaOggi “la tempistica di attuazione della norma di legge potrebbe suggerire una relazione con le recentissime disposizioni dell’articolo 2 del dl n. 124/2019, che hanno integrato l’articolo 17 del dlgs n. 241/1997 al fine di inibire la facoltà di compensazione cosiddetta orizzontale di tutti i crediti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del dpr n. 633/72”. In verità, spiega il quotidiano, questa relazione sembrerebbe da escludere perché tale disposizione “richiama il provvedimento di cessazione adottato a seguito della riscontrata inesattezza o incompletezza dei dati forniti dai contribuenti all’atto della richiesta di attribuzione del numero di partita Iva”. Il provvedimento del 3 dicembre riguarda invece i soggetti inattivi e nulla ha a che vedere con il Dl n. 124/2019.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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