Partita Iva 2019: chiusura d’ufficio per soggetti inattivi. Quando scatta
Novità in materia di partita Iva, con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ne prevede la chiusura per i soggetti inattivi. I dettagli.
Partita Iva in chiusura se c’è inattività da almeno 3 anni: è questo l’oggetto del provvedimento prot. 1415522 dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019, in virtù del comma 15-quinquies dell’articolo 35 del dpr n. 633/72. Quest’ultimo recita infatti come segue: “L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria”. Infine si rimanda all’apposito provvedimento che va a stabilire criteri e modalità di applicazione dell’intervento.
Partita Iva 2019: chiusura in caso di inattività, la procedura
Prima della chiusura della partita Iva ai soggetti interessati dal provvedimento sarà inviata apposita comunicazione preventiva tramite raccomandata A/R. Da quel momento in poi le partite Iva in procinto di chiusura avranno 60 giorni di tempo a disposizione per giustificare la propria inattività nei 3 anni precedenti presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, ma se le motivazioni non ci sono o risultano poco adeguate, si provvederà a chiudere la partita Iva e per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche il codice fiscale, a meno che non “emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto”. Saranno considerate inattive tutte quelle partite Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato dichiarazione Iva o dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo o d’impresa.
Chiusura partita Iva inattiva e divieto di compensazione
Come scrive ItaliaOggi “la tempistica di attuazione della norma di legge potrebbe suggerire una relazione con le recentissime disposizioni dell’articolo 2 del dl n. 124/2019, che hanno integrato l’articolo 17 del dlgs n. 241/1997 al fine di inibire la facoltà di compensazione cosiddetta orizzontale di tutti i crediti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del dpr n. 633/72”. In verità, spiega il quotidiano, questa relazione sembrerebbe da escludere perché tale disposizione “richiama il provvedimento di cessazione adottato a seguito della riscontrata inesattezza o incompletezza dei dati forniti dai contribuenti all’atto della richiesta di attribuzione del numero di partita Iva”. Il provvedimento del 3 dicembre riguarda invece i soggetti inattivi e nulla ha a che vedere con il Dl n. 124/2019.
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