La cartella esattoriale o cartella di pagamento, per usare la terminologia specifica delle leggi in merito, segue rigorose regole per ciò che attiene la notifica al contribuente, ovvero l’iter finalizzato a far conoscere al contribuente (e debitore) che la Pubblica Amministrazione ha attivato un procedimento di riscossione di credito nei suoi confronti. Che cosa succede però se la notifica viene fatta ad contribuente ormai deceduto? È valida? Vediamolo.
Cartella esattoriale notificata a defunti: un’evenienza non rara
Ebbene, la legge non sempre riconosce validità e quindi efficacia alla notifica di una cartella esattoriale fatta ad un contribuente ormai morto. Insomma, ci sono delle circostanze in cui, in qualche modo, il cittadino è salvato, poiché la Pubblica Amministrazione talvolta si imbatte in errori o vizi procedurali, che inficiano tutto il procedimento e la conseguente validità della notifica della cartella o dell’avviso di accertamento.
Ovviamente, in materia, vale l’istituto della cosiddetta accettazione dell’eredità da parte dell’erede o degli eredi, ovvero la scelta – assolutamente discrezionale – di subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto. Per questa via, l’erede potrà sì ereditare denaro e immobili, ma anche eventuali pendenze con il Fisco. Insomma, i debiti con l’Agenzia delle Entrate o con l’agente per la riscossione esattoriale non si smarriscono: semplicemente sono trasferiti agli eredi. È necessario rimarcare, tuttavia, che la normativa fiscale prevede assai rigorose regole in tema di notificazione di atti di natura tributaria: anzi, la violazione di tali regole comporta la nullità dell’atto e la sua conseguente incapacità di produrre effetti.
La regola essenziale da seguire è che la notifica al deceduto è illegittima. In altre parole, inviare una raccomandata ad una persona ormai scomparsa equivale a non averla mai inviata, in quanto la notifica è da considerarsi nulla: pertanto se il Fisco indica nella missiva nome e cognome del contribuente ormai defunto, inviandola proprio a lui, darà luogo ad un vizio di nullità. Va aggiunto che, in una situazione come questa, i familiari non avrebbero comunque alcuna titolarità a ricevere validamente una cartella esattoriale che non è ad essi indirizzata. Inoltre, la legge vigente vieta al postino di depositare l’atto presso la casa comunale. Vediamo allora più da vicino che fare in queste circostanze.
Ruolo ed obblighi degli eredi nella notifica
Come accennato, determinante è il ruolo degli eredi, in materia di notifica di cartella esattoriale al defunto. Pertanto, la legge sancisce che l’esatta notifica degli atti fiscali (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), dalla data del decesso del contribuente, deve essere compiuta a nome degli eredi (che hanno quindi accettato l’eredità), impersonalmente e cumulativamente. In buona sostanza, la cartella esattoriale dovrà avere la seguente intestazione: “Eredi del sig. Guido Bianchi”. In queste circostanze, la notifica della cartella sarà pienamente legittima. Gli eredi sono tenuti comunque a rendere note le proprie generalità al Fisco in modo che l’ufficio delle imposte stesso possa, di seguito, notificare gli atti fiscali a ciascuno degli interessati (eredi), non più quindi in modo impersonale e cumulativo a tutti gli eredi. La legge riserva effetto a tale dichiarazione, trascorsi 30 giorni dal deposito. Ne conseguirà che le notifiche della cartella esattoriale saranno inviate alle residenze e indirizzi dei vari eredi ed a loro nome. Se così non fosse, vi sarebbe nullità della cartella esattoriale.
Per logica, il luogo di notifica è l’ultimo indirizzo di residenza del defunto: saranno poi le singole residenze degli eredi, a seguito della comunicazione suddetta all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, dopo un anno dal decesso, la notifica va fatta esclusivamente al luogo di residenza di ciascuno degli eredi.
La discrezionalità della scelta
Come detto, è determinante l’accettazione dell’eredità ovvero la decisione di assumere lo “status” di erede. Insomma, il figlio o qualsiasi altro potenziale erede (i cosiddetti “chiamati all’eredità”) non sono tenuti a rispettare il contenuto della cartella e ad onorare il debito con il Fisco del contribuente deceduto: lo sono soltanto se effettuano l’accettazione (artt. 475 e seguenti Codice Civile). In queste ultime circostanze il debito sarà trasferito. Ma ciò che preme ricordare, in conclusione, è che la scelta è puramente discrezionale: laddove il potenziale erede stia ancora riflettendo se accettare o meno, e sia notificata una cartella esattoriale, prima dell’accettazione non potrà comunque mai scattare una procedura esecutiva a discapito del potenziale erede.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it