Multa nulla per mancanza dettaglio nel verbale: ecco quando non si paga
Multa nulla per mancanza di dettaglio nel verbale di notifica: ecco cos’ha deciso recentemente un giudice di pace e perchè la multa non va pagata
Come ben noto, la casistica concreta in tema di multe stradali è davvero variegata ed articolata. Anzi, in questo settore la giurisprudenza è davvero utile ad interpretare la legge vigente, in base alle circostanze concrete in cui è stata emessa la multa. Vediamo di seguito di chiarire quando la multa è nulla – pur essendovi stata una violazione della segnaletica orizzontale – ovvero quando di fatto l’automobilista non è tenuto a pagarla.
Multa nulla e segnaletica orizzontale: il caso concreto e la valutazione del giudice di pace
In tema di multe spesso le decisioni dei giudici di pace sono assai significative: quello di Torino ha emesso recentemente un provvedimento che sancisce la nullità della multa, il cui verbale – notificato al trasgressore – non riporti gli estremi precisi e dettagliati della violazione commessa (nel caso esaminato in concreto, si trattava della violazione di una segnaletica orizzontale all’intersezione semaforizzata, accertata a mezzo di apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle violazioni). Ricordiamo per completezza che qualora la trasgressione al Codice della Strada non possa essere contestata subito – per assenza del guidatore – questa dovrà essere opportunamente indicata nell’apposito verbale di notifica, il quale deve però rispettare alcuni fondamentali requisiti formali. In caso di difetto di un requisito formale come l’indicazione degli esatti estremi della violazione contestata, ciò sarà sufficiente all’annullamento dell’atto.
Secondo la tesi del giudice di pace incaricato di decidere sul ricorso dell’automobilista contro il Comune, il verbale di multa deve ritenersi invalido in quanto si limita a imputare al ricorrente guidatore il mero e generico mancato rispetto dell’obbligo indicato nella segnaletica orizzontale, ma senza precisare, in dettaglio, quale particolare prescrizione, inclusa nella segnaletica orizzontale in esame, sarebbe di fatto stata violata. Come al solito, sono stati decisivi gli elementi concreti portati all’attenzione del magistrato onorario: infatti, le riprese effettuate dall’apparecchio utilizzato per l’accertamento della trasgressione, non consentono di accertare oggettivamente e precisamente quale tipo di segnaletica orizzontale non sia stata rispettata. Insomma, il verbale di multa – alla luce delle risultanze di causa – è apparso non sufficientemente circostanziato e dettagliato.
In conclusione, nella sentenza del giudice di pace, è stato determinante il comma 2 dell’art. 201 del Codice della Strada, il quale parla espressamente dell’indicazione degli “estremi precisi e dettagliati della violazione“, da notificarsi nel verbale indirizzato al trasgressore, laddove la violazione del Codice suddetto non possa essere contestata all’istante ma soltanto in via differita. Per i motivi visti finora, il magistrato ha dovuto pertanto accogliere il ricorso dell’automobilista, disponendo contestualmente l’annullamento della multa e delle sanzioni indicate.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it