Vediamo di seguito di capire di preciso cos’è una lettera di gradimento banca, detta anche lettera di patronage o lettera di patrocinio, a chi può arrivare e qual è la sua funzione. Si tratta infatti di un istituto che oggi ha indubbia rilevanza pratica anche in Italia e che merita quindi di essere chiarito, quanto meno nei suoi tratti essenziali.
Lettera di gradimento banca: di che si tratta? Le origini in Italia
La lettera di gradimento o di patronage – istituto di matrice anglosassone – è sostanzialmente una dichiarazione scritta unilaterale, rilasciata ad un istituto di credito o altro ente credito da parte di un soggetto (spesso una società commerciale capogruppo o controllante, quindi di grandi dimensioni) – denominato “patron” o patrocinante – in sostituzione ed in alternativa quindi ad un contratto di fideiussione vero e proprio. Tale lettera viene redatta allo scopo di avere, rinnovare o prorogare un finanziamento a favore di un altro ulteriore soggetto, detto “patronnant” o patrocinato. Si tratta insomma di una cosiddetta garanzia personale “atipica”.
Nei primi tempi della sua diffusione in Italia, tale lettera di gradimento costituiva una sorta di dichiarazione formale con cui le società straniere (tipicamente multinazionali anglosassoni) – invece di optare per la classica fideiussione – sceglievano appunto tale lettera per render nota alla banca la loro partecipazione nella società di fatto debitrice.
Nel corso degli anni, la lettera di gradimento si è diffusa come mezzo alternativo alle garanzie personali tipiche (ad es. avallo e appunto fideiussione), sussistendo l’interesse concreto delle società controllante e controllata all’erogazione del credito. Con la lettera in oggetto, tuttavia, il dichiarante prende un impegno meno incisivo ed ampio di quello incluso nella fideiussione, avvalendosi anzi dei benefici connessi alla lettera di gradimento rispetto alle garanzie tipiche di pagamento.
Qual è la funzione?
A questo punto, è opportuno ribadire che la funzione della lettera di gradimento non è quella di garantire l’obbligazione di altro soggetto, come avverrebbe per la comune fideiussione: non è infatti un contratto, bensì un atto unilaterale. La finalità è piuttosto quella di tentare il rafforzamento e il consolidamento – nel creditore – della sicurezza che il patrocinato (il suddetto “patronnant”) riuscirà a far fronte agli obblighi finanziari assunti con il prestito o finanziamento. In estrema sintesi, la lettera di gradimento o di patronage è mirata alla vera e propria promozione del credito, e non all’effettiva garanzia di esso.
È quindi determinante la solidità dell’azienda patrocinante, solitamente una multinazionale con interessi sparsi per il mondo, la quale con la lettera di gradimento, avvalora l’affidabilità economica del patrocinato, in sostituzione del quale potrebbe comunque trovarsi a saldare il debito.
Sul piano pratico, è chiaro che tale lettera non può che avere esteso utilizzo in materia di contratti finanziari e nelle prassi bancarie, dove – nei confronti di chi si appresta a chiedere un mutuo o un prestito – funge da vera e propria “lettera di referenze”. È ben noto, infatti, che una banca – prima di concedere un prestito – deve avere fondate ragioni per ritenere il mutuatario, cliente solvibile.
I due tipi di lettera: informativa ed impegnativa
In conclusione, vediamo quali contenuti può avere una lettera di gradimento. La prassi conosce in verità due distinti tipologie di lettera: quella con contenuto informativo e quella con contenuto impegnativo. Con la prima tipologia intendiamo una lettera in cui la società controllante, ovvero la patrocinante, si limita a dare informazioni e dettagli sulla posizione di controllo nella patrocinata e/o sul suo assetto patrimoniale, economico e sui rapporti di credito-debito relativi.
Con la seconda tipologia, si fa riferimento a quelle dichiarazioni in cui il patrocinante assume dei veri e propri obblighi specifici nei confronti della banca creditrice, scattando una responsabilità di tipo contrattuale. Tipico è il caso dell’assunzione dell’impegno di conservare la propria partecipazione nella società patrocinata e comunque di non cederla, prima del saldo del debito di capitali ed interessi, da parte del debitore verso la banca.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it