A quali membri del Personale Ata spetta la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore? Ecco le indicazioni fornite dalla normativa.
Per rispondere alla domanda posta in precedenza bisogna prendere in considerazione l’articolo 55 del Contratto collettivo nazionale della Scuola del 2007. Quest’ultimo dispone al primo comma che “il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolari su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: istituzioni scolastiche educative; istituti con annesse aziende agrarie; scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. Il secondo comma dell’articolo 55, invece, recita che “sarà definito a livello di singola istituzione scolastica, il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1”.
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A chi spetta la riduzione dell’orario?
In pratica, riassumendo in breve, si può dire che la riduzione dell’orario lavorativo a 35 ore settimanali spetta a tutto il personale cioè sia a chi è a tempo indeterminato sia a chi è a tempo determinato. Detto ciò, importanti precisazioni in merito alla questione sono reperibili sul sito dell’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni); a tal proposito, l’Agenzia precisa che, preso in considerazione l’art.55, “risulta evidente la presenza di due condizioni, una oggettiva e l’altra soggettiva, necessarie affinché il dirigente scolastico possa individuare il personale Ata destinatario della riduzione dell’orario di lavoro”.
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La condizione oggettiva riguarda la “natura stessa dell’istituzione scolastica (istituzione scolastica educativa o con annesse aziende agrarie) o alla strutturazione, nella scuola, dell’orario di servizio giornaliero del personale Ata superiore a 10 ore, per almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola o di migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi”; quella soggettiva, invece, “è data dal fatto che il personale Ata, proprio a causa dell’ampliamento dei servizi dell’istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lavoro “caricato” dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario”.
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Dunque, si precisa dall’Aran: “Rispetto a tali “gravosità” (confronta art. 52 CCNL, ndR), ecco che la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali rappresenta una sorta di compensazione per il personale individuato”. Tuttavia, spiega infine l’Agenzia, “è da escludersi che il beneficio in esame possa spettare indiscriminatamente a tutto il personale Ata a prescindere dalla valutazione delle singole posizioni individuali”.
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