Disoccupazione Naspi 2019 e contratto di collaborazione, le istruzioni Inps
Disoccupazione Naspi 2019: l’Inps chiarisce alcuni aspetti legati alla liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione in un’unica soluzione
Disoccupazione Naspi 2019: la circolare n. 4658 dell’Inps chiarisce alcuni aspetti legati alla liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione, alla sua restituzione e alla sovrapposizione tra Naspi in forma anticipata e Dis-coll.
Disoccupazione Naspi: liquidazione anticipata in un’unica soluzione
Un recente messaggio Inps interviene in materia di liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione Naspi in un’unica soluzione “a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma, di un’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio”. Dunque, l’ente precisa che “il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
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Quindi, sempre l’Inps precisa che la restituzione della Naspi corrisposta in forma anticipata è prevista “solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI; non trova, invece, disciplina l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa”.
Cosa succede in caso di sovrapposizione tra Naspi anticipata e Dis-Coll
Ora, continua il messaggio dell’Inps, “può verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione, e che il lavoratore, in ragione di detta cessazione presenti domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL. In tale caso, qualora si riconoscesse il diritto anche all’indennità DIS-COLL, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS-COLL)”.
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L’ente conclude chiarendo che “al fine di evitare che ciò avvenga nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. Nella diversa ipotesi in cui, invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale”.
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