Legge 104 e disabili: pedana mobile in condominio, ecco come fare
Disabili e legge 104: qual è la situazione in materia di realizzazione di una pedana mobile in condominio? Quali maggioranze? Ci sono bonus?
Il problema del superamento delle barriere architettoniche, per consentire ai disabili l’accesso a luoghi altrimenti per essi irraggiungibili, rileva anche in ambito condominiale. Infatti, specialmente nei palazzi più grandi, in cui vivono molti condomini, è assai probabile che vi sia almeno un disabile con difficoltà motorie così marcate, da necessitare di una pedana mobile per oltrepassare i gradini delle scale, poter raggiungere l’ascensore e fare ingresso nella propria abitazione. Vediamo allora che cosa dice la legge in proposito, se ci sono rapporti con la nota legge 104, quali sono le spese d’acquisto di una pedana e come vanno ripartite, ma anche se è possibile opporsi al pagamento e se ci sono eventuali benefici fiscali. Facciamo il punto.
Legge 104 e pedane mobili: ci sono rapporti?
Rispondiamo subito positivamente: la legge 104 del 1992 infatti consiste in una vera e propria legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Essa garantisce forme di tutela e facilitazioni di vario tipo per disabili ed handicappati, sia per quanto attiene alle situazioni tipiche della vita privata della persona non completamente autosufficiente, sia per quanto riguarda l’ambito dei rapporti con la collettività.
In particolare, di tale legge 104 rilevano due articoli:
- l’art. 8 dal titolo “Inserimento ed integrazione sociale” espressamente afferma – in via generale – la necessità di interventi che interventi che contribuiscano ad “assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico“;
- l‘art. 24, intitolato “Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche“, il quale più diffusamente tratta delle modalità più idonee per tale superamento.
Tuttavia, se è vero che la legge 104 del 1992 è la pietra angolare per ciò che riguarda la tutela delle persone disabili e degli specifici diritti riconosciuti ad essi – anche con riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche – è in un’altra legge successiva che si rinviene un apparato di regole più specifico, anche per la questione della pedana mobile condominiale per disabili. Vediamo di che si tratta.
Legge 104 e pedane mobili condominiali: le nuove regole applicabili
Per comprendere quali risposte il legislatore ha dato alla questione del superamento della barriere architettoniche in condominio, è necessario ricordare che una riforma risalente al 2012 ha di fatto permesso una più agile approvazione delle opere a favore dei disabili ed handicappati, pedane mobili incluse. Si tratta infatti della legge n. 220 di quell’anno, ovvero una vera e propria riforma del condominio, che in parte ha tratto spunto dalla legge 104. Oggi l’assetto normativo risulta pertanto cambiato in modo significativo ed abbiamo il rinnovato art. 1120 del Codice Civile sulle cosiddette innovazioni, che sancisce che, in caso di opere o interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche, l’assemblea delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio. Insomma un quorum – per le specifiche decisioni in materia di superamento di barriere architettoniche – che è oggi agevolato rispetto alla precedente situazione. Con tale sistema, pertanto, l’assemblea dei condomini può optare per opere anche molto onerose, ma che siano valutate come necessarie per il disabile o i disabili che abitano nello stabile.
Il singolo condomino può rifiutare di pagare le spese?
La legge vigente – che ribadiamo trae spunto dalla legge 104 – stabilisce che la delibera, in quanto tale, produce effetti nei confronti di tutti i condomini, anche coloro che abbiano espresso parere contrario. In altre parole, tutti i condomini, anche i dissenzienti o coloro che di fatto non utilizzano la pedana perché non ne hanno bisogno, dovranno comunque contribuire alla spesa totale. Tali spese per la realizzazione della pedana mobile debbono essere suddivise in base ai millesimi di proprietà. Ogni condomino, insomma, dovrà contribuire in rapporto al valore della propria unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che non abbia bisogno della pedana.
Tuttavia c’è un caso che merita considerazione: in base all’art. 1121 Codice Civile (“Innovazioni gravose o voluttuarie“), quando l’innovazione (ovvero la pedana mobile) comporti una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario, rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Si tratta insomma di una possibilità di esonero dalle spese e dall’uso, e la volontà di non partecipare alle spese va comunque comunicata tempestivamente all’amministratore di condominio.
Se l’opera non viene approvata, cosa può fare il disabile?
Può anche verificarsi che, in sede di assemblea, si abbiano contrasti e non si riesca a raggiungere un numero di voti favorevoli, tale da approvare i lavori. In queste circostanze, l’handicappato è libero di agire individualmente, facendo realizzare la pedana mobile sulle parti comuni, a proprie totali spese. E potrà, contestualmente, obbligare i condomini dissenzienti a non servirsi della pedana in oggetto. Infatti, come sancito dalla Costituzione e ribadito dalla Cassazione, si tratta di un diritto ricollegato ad un “interesse meritevole di tutela”. Ciò che rileva è che la pedana mobile non deve, in ogni caso, impedire il passaggio delle persone: la riduzione di spazio però è consentita dalla legge (anche con il parere contrario di uno o più condomini).
Concludendo, sul piano delle agevolazioni fiscali, va ricordato che le spese per la pedana mobile, in quanto spese condominiali, sono fiscalmente detraibili al 50% e – come specificato dall’Agenzia delle Entrate – la detrazione è suddivisa esclusivamente tra i condòmini che in concreto contribuiscono alla spesa totale, in base alla tabella millesimale. E, nel caso particolare in cui le spese siano pagate da uno solo dei condomini per intero, egli ha diritto alla detrazione totale.
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