È noto che ogni automobilista deve fronteggiare tutta una serie di problematiche e di vicissitudini, connesse all’utilizzo del mezzo a motore di proprietà. Tra esse, quella dell’eventuale risarcimento carburante sporco, un’eventualità oggi tutt’altro che remota. Vediamo allora più nel dettaglio che fare e come comportarsi in una situazione come questa.
Carburante sporco: un problema concreto, le cause e le conseguenze
Differenti sono le cause che possono produrre un danno al motore per colpa di un carburante non adatto: non solo la disattenzione dell’automobilista che utilizza la pompa di benzina sbagliata (e in questo caso non c’è alcun possibile risarcimento), ma anche e soprattutto, come anticipato, il carburante non a norma, ovvero sporco, inquinato e in cui sono presenti tracce di impurità. D’altra parte le associazioni dei consumatori spesso lamentano questo problema, a riprova della sua larga diffusione nella penisola. Ma perché un carburante è sporco? quali sono i motivi?
Essi sono fondamentalmente 3:
- possono esservi problemi di raffinazione della sostanza;
- oppure cisterne non pulite dai residui dannosi (magari per risparmiare);
- oppure ancora vere e proprie frodi e contraffazioni del carburante sporco, perché, in qualche modo “allungato” (anche a causa dell’aumento del prezzo dei carburanti);
Le conseguenze per il mezzo a motore di cui si è proprietari, possono essere non di poco conto, e possono ben giustificare la richiesta di risarcimento danni. Nello specifico i danni possono riguardare il sistema di iniezione o la pompa del carburante, che andranno sostituiti: in ogni caso si tratta di spese non esigue da fronteggiare.
Come provare il danno da carburante inquinato o sporco?
Posto che l’errore dell’automobilista nelle scelta del carburante non è mai fonte di risarcimento, è necessario – nelle altre circostanze – riuscire a provare che il carburante è effettivamente sporco, ovvero occorre provare la responsabilità del gestore della stazione di servizio. È chiaro che le prove debbono essere ben circostanziate e risultare da analisi chimiche ad hoc: soprattutto, occorre dimostrare che il guasto del mezzo non è stato dovuto ad altre ragioni diverse dal carburante sporco.
Possiamo individuare 3 tipi di prove da far valere per poter ottenere il risarcimento, vediamole in sintesi:
- necessaria è sempre un’attestazione del proprio meccanico di fiducia (o anche di un laboratorio analisi specializzato) il quale, sulla scorta della propria esperienza e preparazione, è in grado, oltre che di riparare il mezzo, anche di documentare tracce di impurità nel carburante;
- in questi casi, è ammessa la prova per testimoni, liberamente valutabile dal magistrato (ad esempio sarà possibile sfruttare la testimonianza del passeggero che era nell’abitacolo durante il rifornimento di carburante sporco);
- soprattutto, sarà da dimostrare il fatto, ovvero il rifornimento di carburante sporco proprio in quel momento di quel dato giorno, in uno specifico distributore di benzina. È chiaro che tale prova non sarà di semplice ottenimento: in ogni caso, sarà preferibile conservare traccia del pagamento, ovvero effettuarlo con bancomat o carta di credito oppure tenere lo scontrino;
Ottenute le prove, sarà più agile la fase successiva, ovvero la quantificazione della somma da risarcire, tenendo conto del preventivo delle spese di sostituzione pezzi o della fattura delle riparazioni già svolte.
A chi chiedere il risarcimento?
Una volta raccolto il necessario materiale probatorio e quantificato il danno, sarà necessario effettuare la richiesta scritta di risarcimento, tramite spedizione di raccomandata a.r. all’azienda che gestisce l’impianto di distribuzione carburante. In corso di causa, il gestore – per evitare la condanna al risarcimento danni – dovrà sostenere, a sua volta, l’onere della prova e riuscire a dimostrare che la colpa per il carburante sporco non dipende da lui (ad es. provando che è stato un terzo a provocare il danno) e che anzi – come ribadito dalla Cassazione – il carburante è assolutamente pulito e senza tracce di impurità tali da poter danneggiare il mezzo a motore. Si tratta insomma di un evidente ipotesi di responsabilità contrattuale in capo al gestore del distributore, fondata sul previo contratto di vendita di beni di consumo (benzina) tra gestore stesso e cliente automobilista.
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