Disdetta RCA prima della scadenza e cambio compagnia: come fare?
Disdetta RCA prima della scadenza naturale del contratto assicurativo: è possibile? a quali condizioni? Ecco le informazioni utili a riguardo
Cambiare compagnia assicurativa è cosa assolutamente legittima. Può ben succedere che un cliente scopra una migliore offerta sul mercato e voglia aderirvi o semplicemente non sia più soddisfatto della compagnia con la quale ha sottoscritto un dato contratto assicurativo. Vediamo allora cosa fare e come comportarsi, nel caso emerga l’opportunità della disdetta RCA prima della scadenza naturale del contratto, e a quali condizioni effettuarla.
Disdetta RCA: il contesto di riferimento
In verità, la disdetta del contratto è oggi assai facilitata: dal primo gennaio 2013, infatti, è venuto meno il tacito rinnovo dei contratti RC auto, in virtù di quanto disposto dal decreto legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012. In precedenza, le polizze assicurative subivano un rinnovo automatico alla scadenza, a chiaro vantaggio della società di assicurazioni. Pertanto, l’interessato a cambiare assicurazione o comunque a interrompere i rapporti contrattuali, era tenuto a compilare una disdetta formale. Oggi, come accennato, il contesto è mutato e i contratti RC auto automaticamente si risolvono alla scadenza naturale di un anno (i contratti RC auto non durano oltre 12 mesi, come sancisce l’art. 170 bis del Codice delle assicurazioni private), passati i cosiddetti 15 giorni di tolleranza. Ma cosa fare se si vuole recedere in anticipo rispetto alla scadenza?
Se è vero che il contratto di assicurazione come quello RCA si estingue alla scadenza annuale della polizza, è altrettanto vero che la possibilità di recesso anticipato non è sempre libera. In altre parole, la legge vigente non consente di effettuare disdetta prima della scadenza naturale del contratto, ad esempio per motivi di convenienza o di opportunità economica o perché magari non si va più d’accordo o si è litigato con il personale dell’assicurazione. Insomma, debbono sussistere giustificati ed oggettivi motivi, altrimenti riuscire ad ottenere disdetta, significherebbe – sempre che venga concessa – il pagamento della quota del premio rimanente o di una qualche penale (ciò in base a quanto indicato nel contratto di polizza).
In quali casi è ammessa la disdetta anticipata?
Come accennato, effettuare la disdetta anticipata e gratuita è possibile, ma soltanto in via eccezionale e al ricorrere di determinate e tassative circostanze. In tali ipotesi, la disdetta RCA è legittima e non comporta il pagamento di alcunché all’assicurazione: anzi, è possibile essere rimborsati del premio non goduto. Quali sono questi casi?
Facciamo, per chiarezza e sintesi, un sintetico elenco:
- furto e incendio del mezzo a motore;
- rottamazione della vettura;
- vendita della vettura;
- esportazione all’estero del mezzo;
- decesso dell’intestatario del contratto di polizza RCA;
- comportamento scorretto da parte dell’assicurazione, con il mancato invio dell’attestato di rischio o un aumento del premio;
Tuttavia, per poter effettuare valida disdetta, è necessario che il relativo atto sia compilato secondo le regole specifiche, disposte dalla compagnia assicurativa. Soprattutto, sarà obbligatorio allegare alla disdetta RCA, tutti i documenti comprovanti la ricorrenza di una delle circostanze elencate sopra. Ad esempio, in caso di disdetta per demolizione del mezzo, l’interessato dovrà presentare, in particolare, l’attestazione del PRA che comprova la riconsegna di targhe e libretto del mezzo e il certificato di rottamazione. In caso, invece, di furto, occorrerà allegare copia della denuncia effettuata ai carabinieri o polizia.
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