Reddito di cittadinanza e dimissioni volontarie: quando si ha diritto?

Pubblicato il 19 Dicembre 2019 alle 13:31 Autore: Guglielmo Sano

Cosa cambia per quanto riguarda il diritto di richiedere il Reddito di cittadinanza nel caso in cui si presentino le dimissioni?

Ufficio
Reddito di cittadinanza e dimissioni volontarie: quando si ha diritto?

Cosa cambia per quanto riguarda il diritto di richiedere il Reddito di cittadinanza nel caso in cui si presentino le dimissioni? Ecco cosa prevede la normativa.

Reddito di cittadinanza: com’è cambiata la normativa

Inizialmente, il decreto con cui si è stato istituito il Reddito di cittadinanza non dava la possibilità di richiedere il sussidio a un nucleo familiare per i dodici mesi successivi alla data delle dimissioni volontarie di uno o più componenti. In seguito, più precisamente al momento della conversione in legge del Dl 4/2019, tale requisito è stato ammorbidito. Al punto 2 dedicato alle “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” si legge: “Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”.

Dimissioni volontarie ed esclusione dalla scala di equivalenza

Quindi, un nucleo può comunque fare richiesta anche se uno o più componenti hanno presentato dimissioni volontarie ma questi ultimi saranno stati esclusi dalla scala di equivalenza; tale parametro serve per determinare l’importo: nel caso di dimissioni volontarie sarà ridotto dello 0.4 (in pratica, quella persona non viene considerata nel calcolo), dunque, l’assegno sarà più basso. Ad illustrare la situazione una circolare Inps del 5 luglio 2019: “A seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 26/2019, è venuta meno inoltre l’esclusione dal Rdc, prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza”.

RdC e dimissioni: erogato solo in caso di “giusta causa”

Tra l’altro, come si scriveva prima, la stessa disposizione scatta se uno o più componenti di un nucleo familiare presentano le dimissioni volontarie dopo la concessione del beneficio al nucleo stesso. In breve, in qualunque caso di dimissioni si avranno delle penalizzazioni per quanto riguarda l’erogazione del Reddito di cittadinanza – nello specifico, l’esclusione dalla scala di equivalenza del disoccupato che ha lasciato il lavoro – ad eccezione delle dimissioni per giusta causa.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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