In materia di cartelle esattoriali e notifiche, talvolta può emergere qualche dubbio circa l’effettiva validità dell’iter di comunicazione del contenuto dell’atto di natura fiscale, denominato appunto cartella esattoriale o, usando il linguaggio del legislatore, “cartella di pagamento”. Vediamo allora se la cartelle esattoriali notificate all’ex coniuge sono da ritenersi valide oppure no.
Cartelle esattoriali: il criterio del domicilio fiscale
Casi come questi si verificano con una certa frequenza: si pensi a tutti le situazioni di separazione in cui, nei mesi successivi, si hanno notifiche di cartelle esattoriali al vecchio indirizzo di residenza, ovvero quello che attualmente è l’indirizzo dell’ex coniuge. La questione è molto concreta: può ben darsi che la ex-moglie o l’ex-marito non ritiri l’atto in oggetto, comunicando al postino che il destinatario della missiva, e debitore, non abita più a quell’indirizzo. Ebbene, la domanda che rileva è: in caso di notifica di un avviso di pignoramento, è possibile fare ricorso contro di esso, sostenendo un’eventuale invalidità della notifica delle cartelle esattoriali all’ex-coniuge?
La risposta a tale domanda l’ha fornita recentemente la Corte di Cassazione, con un’ordinanza che di fatto interpreta in modo assai significativo la normativa sul punto. Secondo questo giudice la notifica delle cartelle esattoriali alla residenza dell’ex-coniuge sono da considerarsi legittime e valide. Ciò sulla base del criterio del domicilio fiscale. Che cosa dice questo criterio?
In estrema sintesi, il criterio del domicilio fiscale altro non è che il modo per individuare l’indirizzo presso cui far avere tutte le notifiche degli atti dell’Agenzia delle Entrate: non solo cartelle esattoriali, ma anche ipoteche o avvisi di accertamento, ad esempio. Tale domicilio coincide generalmente con la residenza del contribuente, a meno che questi non dichiari un luogo diverso (ad esempio l’ufficio o il negozio).
È insomma il privato contribuente ad indicare qual è il suo domicilio fiscale, con una dichiarazione formale inclusa negli atti presentati all’ufficio delle imposte. Ed è sempre il contribuente il solo soggetto deputato a comunicare al Fisco eventuali cambiamenti del domicilio fiscale, in modo che gli possano essere comunicate tempestivamente tutti gli atti al nuovo indirizzo. Tale modifica ha però effetto soltanto dopo il 60° giorno dal deposito. Ne consegue che la notifica delle cartelle esattoriali fatte al precedente indirizzo, nei primi 60 giorni dalla variazione, sono legittime e valide; invece, dal sessantunesimo giorno in poi, la notifica al vecchio domicilio fiscale è in sostanza nulla, ovvero da considerarsi come mai stata effettuata.
Secondo la Cassazione la notifica è valida: il principio
Sulla scorta di queste norme, la Corte di Cassazione ha affermato che le cartelle esattoriali spedite al vecchio indirizzo del contribuente (oggi indirizzo dell’ex-coniuge) sono valide, nel caso in cui il contribuente debitore non abbia mai comunicato all’Agenzia delle Entrate la rettifica del domicilio fiscale. E, in queste circostanze, risulta comunque ininfluente sia l’intervenuta separazione, sia la correlata modifica dello status di natura familiare.
In conclusione, ecco allora spiegata un’ipotesi di validità che, ad una lettura superficiale, potrebbe apparire infondata.
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