Bollette acqua: prescrizione accorciata, ecco quando non pagare
Bollette acqua, ridotta da 5 a 2 anni il periodo di prescrizione a cui il consumatore può appellarsi per evitare di pagare le bollette giunte in ritardo
Bollette acqua: maggiori tutele a beneficio dei risparmiatori grazie alle regole fissata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). In pratica dal 1° gennaio 2020, come già avviene nel caso delle forniture elettriche, nei casi di grave ritardo nella fatturazione del gestore, l’utente può eccepire la prescrizione non più dopo 5 anni bensì dopo 2 anni. Prescrizione bollette dunque ridotta da 5 a 2 anni: la stessa regola è già in vigore dal 1° marzo 2018 per le forniture elettriche e dal 1° gennaio 2019 per le bollette di gas.
Bollette acqua, frequenza minima mensile delle fatturazioni
Sempre ARERA comunica che con la stessa delibera 547/2019/R/idr è stata definita una frequenza minima mensile delle fatturazioni per evitare bollette troppo ravvicinate. Previsto inoltre un meccanismo di premi e penalità che incentivi il miglioramento del servizio all’utenza e i rapporti contrattuali applicato a tutti i gestori, anche i più piccoli. Un meccanismo di premi e penalità per migliorare gli standard del servizio (attivazione/disattivazione fornitura, lavori di manutenzione, tempi di intervento per le segnalazioni di malfunzionamento dei contatori) e il rapporto contrattuale tra gestore e utente (gestione del contratto, rispetto degli appuntamenti, verifiche dei contatori e del livello di pressione, risposte a richieste scritte), fissando obiettivi annuali di performance differenziati in ragione del livello di partenza delle prestazioni rese dai gestori.
Obiettivo maggiore trasparenza
Bollette acqua – In tema di trasparenza i gestori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. Oppure tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni. In ogni caso, i gestori sono tenuti a informare gli utenti della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare (da rendere disponibile anche su sito Internet e negli sportelli aperti al pubblico) e i recapiti a cui inviare la richiesta. In caso di presunta responsabilità dell’utente, invece, il gestore dovrà indicare la motivazione che ha determinato la responsabilità e la possibilità di inviare un reclamo, come farlo e dove indirizzarlo.
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