Vale la pena ricordarlo: le notifiche dei verbali delle multe stradali debbono rispettare dei termini temporali perentori. Ovvero, se la notifica verbale supera un certo termine, è da considerarsi nulla, pertanto efficacemente contestabile con ricorso. Insomma, una multa arrivata a casa, scaduto il termine, è da considerarsi come mai stata emessa e può esserne dichiarata la nullità. Vediamo di seguito più da vicino la questione della notifica verbale e quali regole sono fondamentali.
Notifica verbale multa: un’evenienza frequente
Secondo le statistiche, negli ultimi anni le multe stradali emesse in Italia sono aumentate in modo esponenziale, un po’ per la poca attenzione degli automobilisti sparsi per la penisola, un po’ per far quadrare le casse comunali. Le tre infrazioni più commesse da noi sono, in effetti, ben note a tutti: divieto di sosta; uso di cellulare alla guida; eccesso di velocità. Ebbene, per tutte queste multe la regola è quella della notifica verbale presso il luogo di residenza, ovvero la spedizione della raccomandata, una busta verde che contiene la multa stessa.
Ciò premesso, va rimarcato che la violazione del Codice della Strada va, se possibile, contestata all’automobilista indisciplinato, subito dopo la sua commissione: così afferma la legge n. 689 del 1981 e, soprattutto, il Codice della Strada, all’art. 200. Insomma, gli agenti accertatori sono incaricati non solo di emettere la multa in caso di violazione, ma anche di render noto al guidatore l’importo da pagare; inoltre, all’interno del verbale di multa, debbono indicare:
- le dinamiche dell’infrazione commessa;
- le dichiarazioni rese dall’automobilista;
- gli elementi per risalire al trasgressore;
- e la targa del mezzo con il quale è stato violato il Codice della Strada;
Laddove la contestazione immediata non è possibile per ragioni oggettive (ad es. auto lanciata a oltre 200 km/h), non resterà che procedere con la cosiddetta “contestazione differita“, la quale comporta la notifica verbale. In questo atto gli agenti dovranno comunque indicare il perché non è stato possibile contestare subito l’infrazione. Davvero svariati e frequenti sono i casi di notifica e quindi di di contestazione differita; tra essi, vale la pena ricordare l’eccesso di velocità del mezzo, l’accertamento della violazione con autovelox, il sorpasso vietato e l’emissione della multa in assenza del trasgressore, come ad esempio nelle circostanze in cui il mezzo è lasciato posteggiato in un’area di sosta vietata.
Contestazione differita: quali sono i tempi e a chi va indirizzata
Come accennato, laddove la contestazione immediata sia di fatto impossibile, gli agenti dovranno procedere – per via differita – con la notifica verbale, entro un termine perentorio. Tale termine è, in base all’art. 201 CdS pari a 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione al Codice della strada (360 giorni invece per i trasgressori residenti all’estero).
Si tratta quindi di un obbligo di invio della raccomandata contenente la multa, a una di due possibili categorie di soggetti:
- anzitutto, se possibile, la notifica verbale va compiuta verso il reale trasgressore;
- altrimenti, se non identificato, la notifica sarà rivolta ad uno dei soggetti obbligati in solido, in base ai dettagli che emergono dai pubblici registri automobilistici;
In quest’ultima ipotesi obbligati in solido potranno essere gli utilizzatori del veicolo (come nel caso del leasing), gli stessi proprietari dell’auto, i familiari cui l’auto risulta intestata e l’imprenditore nel caso in cui l’infrazione sia stata compiuta da un dipendente alla guida di un auto aziendale. Ne consegue che il creditore – in questo caso lo Stato – potrà richiedere il pagamento della multa, alternativamente, all’uno o all’altro debitore, in quanto obbligato in solido. In ogni caso, in queste circostanze, il termine notifica verbale (90 giorni) scatterà dal giorno in cui gli addetti hanno identificato l’obbligato in solido, in base al controllo dei dati indicati nell’archivio nazionale veicolo o nei pubblici registri.
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In quale luogo notificare e due significative precisazioni
La notifica verbale è valida laddove è eseguita all’indirizzo di residenza, domicilio o alla sede di colui che ha compiuto la violazione, o dell’obbligato in solido. Tali informazioni possono essere raccolte dall’archivio nazionale veicoli, dal Pra, dalla patente di guida dell’automobilista, ma ovviamente anche dalla carta di circolazione.
Concludendo, due ulteriori precisazioni meritano di esser fatte:
- il termine di 90 giorni dall’accertamento della violazione indicato per la notifica verbale inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della violazione (i giorni festivi sono conteggiati);
- il termine notifica verbale è osservato laddove gli agenti accertatori fanno pervenire il verbale al servizio posta o ai messi notificatori (invio della raccomandata), entro i suddetti 90 giorni, e non quando la raccomandata è effettivamente consegnata a casa.
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