Mansioni inferiori pubblico impiego: cosa sono, come funzionano e dettagli
Mansioni inferiori nel settore del lavoro pubblico: che cosa si intende, quali norme rilevano e come capire se lo spostamento ad altre mansioni è legittimo
Chiariamo di seguito un argomento per certi versi delicato, ovvero quello che riguarda tutti i casi in cui un lavoratore del settore pubblico viene spostato a mansioni inferiori. Infatti, tale eventualità non è di certo rara, in un settore come quello pubblico, in cui le necessità organizzative talvolta possono includere tale ipotesi. Vediamo più da vicino.
Mansioni inferiori nel pubblico impiego: la normativa di riferimento
Come accennato, i casi di demansionamento o comunque di spostamento a mansioni inferiori sono frequenti. Talvolta possono comportare la perdita di una posizione organizzativa oppure lo spostamento da un ufficio ad un altro, con conseguente pregiudizio delle proprie abilità e capacità professionali. Ebbene, in tutti questi casi va ricordato che sono vigenti norme speciali ad hoc, le quali disciplinano compiutamente le procedure di spostamento a mansioni inferiori.
Il principio basilare è comunque quello del bilanciamento tra diritto delle pubbliche amministrazioni di modificare ruolo e mansioni dei singoli dipendenti per esigenze organizzative, e divieto di demansionamento del dipendente. La normativa applicabile in tema di rapporto di lavoro in ambito pubblico è solo in parte quella già vigente per i rapporti di diritto privato. Infatti, in ambito pubblico normativa di riferimento è quella contenuta nel Testo unico sul pubblico impiego, vale a dire il d. lgs. n. 165 del 2001.
Se ne ricava che i pubblici dipendenti possono essere assunti soltanto previo superamento di un concorso pubblico e che il contratto individuale di lavoro tra PA e dipendente pubblico contiene sempre l’indicazione della qualifica e delle mansioni da ricoprire, proprio come accade nel lavoro privato. Secondo il citato Testo unico, nel rapporto di lavoro di ambito pubblico, il cosiddetto livello di inquadramento del lavoratore è denominato “area funzionale“.
Non meno importanti però sono i contratti collettivi, i quali segnalano dettagliatamente in quale specifica area funzionale va ricondotta ciascuna qualifica. Insomma, appare evidente che in tema di equivalenza o meno della mansioni, tali contratti sono determinanti.
Le mansioni sono predefinite salvo parziali modifiche secondo CCNL
La regola fondamentale è che un lavoratore pubblico deve svolgere le mansioni per cui è stato assunto, che appunto sono indicate nel contratto di lavoro. Tuttavia è ammessa la possibilità di modifica. Secondo il citato Testo unico sul pubblico impiego, infatti si dispone espressamente che il lavoratore svolga:
- le mansioni per le quali ha vinto il concorso ed è stato assunto;
- oppure le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento;
- oppure a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive previste dalla legge;
In sintesi, anche nell’ambito pubblico è consentita la facoltà di cambiare le mansioni assegnate al dipendente, ossia è ammesso il cosiddetto “ius variandi“. Come prima accennato, in definitiva, è il contratto collettivo di riferimento a stabilire entro quali margini è possibile effettuare legittimamente lo spostamento a mansioni inferiori.
La stessa Cassazione ha rimarcato che il dipendente ha un vero e proprio diritto di svolgere mansioni previste in contratto o comunque mansioni equivalenti nell’ambito della classificazione professionale dei CCNL del settore pubblico. In ultima analisi, per capire se c’è demansionamento illegittimo oppure no, sarà necessario vagliare il CCNL di riferimento. Pertanto, anche in una eventuale causa di lavoro, il giudice non potrà che tenere conto del contratto collettivo e sarà sufficiente la mera previsione dello spostamento a mansioni inferiori nel CCNL perché queste ultime possano considerarsi legittime ed “equivalenti”, senza che possano aver rilevanza eventuali professionalità particolari o skills del lavoratore. Ribadiamo che per “mansioni equivalenti”, il legislatore intende mansioni appartenenti alla stessa area funzionale di inquadramento.
In sintesi e per concludere:
- se le mansioni inferiori e comunque differenti sono inserite – alla luce del CCNL di riferimento – nella stessa area funzionale di inquadramento, non c’è demansionamento e pertanto lo spostamento è legittimo;
- se invece le mansioni inferiori e differenti si trovano, nel CCNL, in un’area funzionale di inquadramento inferiore, allora si tratta di demansionamento e potrà essere contestato in tribunale.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it