Riscatto Congedo straordinario Legge 104: cosa significa e come averlo
Il congedo straordinario retribuito compare tra i benefici concessi dalla dalla Legge 104. È possibile riscattarlo e, nel caso si possa, cosa bisogna fare?
Un lavoratore che assiste un familiare disabile può usufruire di un congedo straordinario retribuito in base a quanto disposto dalla Legge 104. È possibile riscattarlo?
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Legge 104: cosa è il congedo straordinario?
Il congedo straordinario per l’assistenza dei familiari disabili è un beneficio previsto dalla Legge 104: in sostanza, si tratta di un’aspettativa retribuita che possono richiedere i lavoratori dipendenti che, appunto, assistono un familiare portatore di handicap. Tale periodo di aspettativa può avere una durata massima di due anni (per ciascun disabile) nell’arco dell’intera vita lavorativa e ne possono usufruire, naturalmente, coniugi, genitori, figli e fratelli/sorelle e parenti/affini entro il terzo grado di parentela a patto che si rispetti il requisito della convivenza con il familiare disabile.
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Una volta ottenuto il beneficio si avrà diritto a percepire un’indennità generalmente pari all’ultima retribuzione percepita (solo le voci fisse). Inoltre, il congedo straordinario è valido ai fini dell’accredito dei contributivi figurativi. D’altra parte, entrambi i benefici vengono erogati entro un tetto massimo che l’Inps aggiorna puntualmente ogni anno (per il 2020 non è ancora noto).
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Si può riscattare il congedo straordinario?
Per il 2019, l’importo massimo dell’insieme di indennità economica e dell’accredito di contributi è pari a 48.495 euro: nello specifico, l’indennità economica non può superare i 36.463 euro e l’accredito dei contributi figurativi non può eccedere oltre quota 12.032 euro.
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Detto questo, bisogna precisare che è sempre possibile integrare i contributi figurativi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa e per evitare eventuali penalizzazioni operate dai periodi di congedo straordinario con il versamento di contributi volontari o con il riscatto, a stabilirlo l’Articolo 44 D. Lgs. 151/2001 (di fatto valido per tutti i lavoratori dipendenti anche se si riferisce solo a quelli del settore privato).
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