Si tratta di un’evenienza tutt’altro che remota, stiamo parlando dell’ipotesi del doppio nome, ovvero della situazione in cui una persona ha due nomi: per essa ci sono regole formali ben definite, che meritano di seguito di essere ricordate, al fine di fare chiarezza su come firmare e quale nome indicare sugli atti pubblici. Si tratta infatti di convenzioni che a più di qualcuno possono risultare sconosciute ma che hanno valenza pratica.
Doppio nome con virgola o senza: una questione concreta e la normativa di riferimento
In effetti la domanda è legittima: con quale nome una persona con doppio nome si dovrebbe firmare in un qualsiasi atto pubblico, se tra il primo e il secondo c’è una virgola? In un atto come una perizia, una domanda per l’iscrizione all’università, un’autocertificazione, quale nome andrebbe espressamente riportato su carta? Il primo, il secondo o entrambi?
Per rispondere a queste domande sul doppio nome, non si può non tener conto della normativa in materia, ovvero l’articolo 35 del Dpr n. 396 del 2000 (inerente la disciplina della revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), come modificato dalla legge 219/2012. Regola essenziale è anzitutto quella della corrispondenza del nome al sesso maschile o femminile; altrettanto importante è il numero massimo di nomi che possono essere resi noti all’anagrafe, ovvero non più di tre (anche separati).
Nello specifico caso in cui il triplo o doppio nome sia costituito da nomi non separati da virgola, il formalismo della legge vigente impone che tutti questi debbano essere obbligatoriamente indicati nei documenti identificativi della persona, ovvero nei vari atti pubblici. Ciò in quanto la normativa ritiene questi nomi come tutti integranti il nome effettivo.
Invece, nel differente caso in cui i nomi denunziati e indicati all’anagrafe, siano separati da virgola, in tutti gli atti aventi rilievo pubblico, andrà scritto soltanto il primo dei nomi. Prima del 2012, invece, ciò non era possibile: intervenuta in quell’anno una novità legislativa, oggi in caso di virgola che separi i due nomi, esclusivamente il primo andrà indicato, in documenti come, ad esempio, la carta di identità o gli estratti e certificati rilasciati dall’ufficiale di stato civile. In materia di doppio nome, ne consegue quindi che gli altri nomi, collocati dopo la virgola (possono essere uno o due), non appariranno nei certificati, ma ne è tuttavia ammesso l’uso.
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