Non è la prima volte che parliamo del lavoro intermittente: d’altra parte, le sue innumerevoli applicazioni pratiche lo rendono assai diffuso ed in voga. Pensiamo infatti a tutti i casi in cui sono utilizzati i cosiddetti lavoratori a chiamata per specifiche esigenze legate a picchi di produzione, fiere, promozioni, flussi turistici particolarmente marcati oppure per integrare il personale di hotel e ristoranti durante il mese estivo. In questo quadro, diventa essenziale capire se un lavoratore intermittente può dimettersi prima del termine, con la risoluzione del contratto. È possibile? Vediamolo.
Lavoro intermittente e dimissioni: c’è possibilità?
Caratteristica essenziale del lavoro intermittente, così come indicato dal noto Jobs Act – che compiutamente definisce tale tipologia di contratto di lavoro – è la discontinuità dell’attività lavorativa, nel corso del tempo. Il lavoratore si mette di fatto a disposizione del datore di lavoro e quest’ultimo chiama il lavoratore quando concretamente gli serve e lo paga solo per i giorni di effettivo lavoro. È chiara la finalità di tale contratto: rispondere con efficacia alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro, a tutto vantaggio del datore di lavoro o azienda che opta per il lavoro intermittente.
Svolte queste essenziali premesse, possiamo rispondere alla domanda iniziale che ci siamo posti: un lavoratore intermittente può dimettersi, ovvero decidere per il recesso dal contratto di lavoro? Ebbene, per rispondere a questo quesito è necessario tener ben presente che il contratto di lavoro intermittente può essere anch’esso, concluso sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato. Infatti, tale distinzione è fondamentale al fine di capire come funzionano le dimissioni in queste circostanze. Vediamole separatamente:
- in caso di lavoro intermittente a tempo determinato, la legge ammette che le dimissioni possano essere considerate come illegittime dall’azienda, con la conseguente richiesta in tribunale – da parte del datore di lavoro – del risarcimento del danno che ne possa scaturire all’attività dell’azienda stessa. Tuttavia, va rimarcato che fornire la prova del danno prodotto dal lavoratore, in questo particolare contesto, non è solitamente agevole.
- in caso di lavoro intermittente a tempo indeterminato, le dimissioni sono da considerarsi sempre legittime.
Va ricordato che l’art. 2118 del Codice Civile prevede che le dimissioni, ovvero il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, siano effettuate “dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti“. Tale periodo di preavviso, da rispettarsi obbligatoriamente, è quello stabilito dal CCNL di riferimento. Laddove invece il contratto collettivo non preveda alcunché in tema di periodo di preavviso – ed in assenza di un altra regola residuale ad hoc – sarà opportuno calcolare la durata del preavviso tenendo conto di quella di un dipendente dello stesso livello di inquadramento, ricalibrando l’anzianità di servizio alla durata concreta delle varie chiamate avutesi durante il lavoro intermittente.
Dimissioni e procedura telematica
Concludendo, è utile domandarsi se anche il lavoratore a chiamata deve effettuare le dimissioni, attraverso la procedura telematica di invio delle dimissioni, prevista dal d. lgs. n. 151 del 2015. Ebbene, anche in caso di lavoro intermittente, va utilizzata tale procedura informatica, anche e soprattutto al fine di reprimere il fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero quella pratica che consiste nel far firmare al lavoratore o alla lavoratrice le proprie dimissioni in anticipo, al momento dell’assunzione, per mero tornaconto dell’azienda. Due le strade per eseguire correttamente le dimissioni telematiche: o autonomamente sul sito cliclavoro, inserendo i propri dati personali, oppure attraverso una figura intermediaria autorizzata, come ad esempio consulenti del lavoro, sindacati o patronati.
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