Foglio rosa scaduto: pene, sanzioni e cosa può succedere
Foglio rosa scaduto: qual è la normativa applicabile in tema di guida accompagnata e cosa fare in caso di scadenza. Quali sono le sanzioni?
Il foglio rosa consiste nell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e a prendere quindi confidenza con un mezzo a motore, insomma è il primo vero passo del percorso che porta all’ottenimento della patente di guida. Vediamo di seguito che cosa succede nelle specifiche circostanze del foglio rosa scaduto: ci sono sanzioni? come si può rimediare? Ecco cos’è utile sapere a riguardo.
Foglio rosa scaduto: il contesto di riferimento
Anzitutto chiariamo che in tema di foglio rosa, qualcosa negli ultimi anni è cambiato. Infatti, a partire dal novembre 2010 è possibile rilasciare l’autorizzazione alla guida accompagnata – tale è il foglio rosa – anche a 17 anni (mentre prima era necessario attendere i 18 anni compiuti). Ma se vero che fino al 2010 era possibile conseguirlo senza sostenere e superare un esame, oggi non è più così. Tutti coloro che vogliono servirsi del foglio rosa per circolare in auto, debbono svolgere una prova teorica per la patente. E comunque, una volta ottenuto, tale documento per le patenti B avrà una validità di sei mesi dalla data della prova teorica, oltrepassati i quali si tratterà di un foglio rosa scaduto.
Nello specifico, è l’art. 122 del Codice della Strada (dal titolo “Esercitazioni di guida”), la fonte di riferimento in materia. Il foglio rosa si ottiene, come accennato, se è superato l’esame di teoria caratteristico delle patenti A1, B1 e B (dai motocicli alle classiche automobili). In base alla normativa vigente, le esercitazioni sono consentite esclusivamente assieme ad un istruttore, ovvero un soggetto che sia dotato di una patente valida per l’identica categoria di quella che si vuole ottenere, da almeno 10 anni oppure valida per la categoria superiore, e che non abbia superato i 65 anni d’età.
Sanzioni per coloro che guidano senza foglio rosa o con foglio scaduto
La legge vigente, all’art. 122 CdS citato, ovviamente prevede anche le conseguenze per coloro che guidano senza aver con sè il foglio rosa, distinguendo due casi:
- il guidatore senza foglio rosa, ma che ha a bordo almeno una persona con patente valida, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma oscillante da un minimo di 431 euro ad un massimo di 1.734 euro. Uguale sanzione vale per l’istruttore;
- il guidatore senza foglio rosa e senza alcuna persona a fianco, in veste di istruttore con patente valida, è sottoposto alla sanzione amministrativa suddetta, cui si aggiunge però anche la pena accessoria del fermo amministrativo del mezzo a motore, per tre mesi.
Sanzioni pecuniarie della stessa entità sono applicate anche a coloro che guidano con un foglio rosa scaduto e non rinnovato.
Durata e rinnovo del documento
Come accennato in precedenza, il foglio rosa ha una durata semestrale, entro la quale l’interessato ad ottenere la patente di guida, può sostenere al massimo due prove di idoneità pratica. Laddove il candidato non riesca a passare l’esame di guida oppure non lo sostenga, il foglio rosa va incontro a scadenza e si parlerà quindi di foglio rosa scaduto. In tali circostanze, la legge impone il rinnovo, per servirsene nuovamente. Pertanto, è possibile fare richiesta di proroga, senza rifare l’esame di teoria e senza presentare un nuovo certificato medico. Ciò in base a quanto emerge da una circolare della Motorizzazione civile, emessa la scorsa estate, ed in base alla quale il riporto – ovvero la proroga del foglio – può essere ottenuto senza particolari obblighi o formalismi.
Va ricordato comunque che la domanda di riporto o proroga va effettuata entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida ed, in ogni caso, non prima del giorno successivo al giorno di scadenza del precedente foglio rosa. In queste circostanze, abbiamo di fronte un termine perentorio, da rispettarsi per non cadere nella nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e della successiva proroga.
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